NAVIGA IL SITO

I contributi individuali per la pensione

Si dividono in quattro categorie: i contributi volontari, quelli figurativi, da riscatto, e da ricongiunzione. Vediamoli insieme nel dettaglio.

di Federico Nicastro 13 giu 2011 ore 11:06

I contributi volontari
I versamenti volontari vengono effettuati dai lavoratori, dopo che sia cessata l’attività lavorativa o se questa sia stata interrotta. L’utilità dei versamenti volontari è quella di perfezionare i requisiti di assicurazione e di contribuzione necessari per maturare il diritto a pensione oppure, qualora siano stati perfezionati i requisiti contributivi richiesti, quella di aumentare l’importo del trattamento pensionistico a cui si ha diritto.

I requisiti che occorre maturare per ottenere il diritto di accesso alle procedure di contribuzione volontaria sono tre anni di servizio, anche non continuativi, nei cinque anni che precedono la domanda e aver totalizzato nell’intera vita lavorativa almeno cinque anni di contribuzione.

La domanda di versamento di contributi volontari deve essere necessariamente presentata presso l’ufficio provinciale competente INPDAP e il versamento effettivo deve essere effettuato entro il trimestre successivo a quello cui è riferita la contribuzione.

Una volta che sia stata rilasciata l’autorizzazione al versamento dei contributi volontari, il versamento delle quote relative al trimestre cui l’autorizzazione si riferisce devono essere versati entro il trimestre successivo a tale data. I termini sono perentori, pertanto le somme versate in ritardo vengono rimborsate su richiesta dell’interessato senza maggiorazione di interessi.

I contributi volontari sono parificati a quelli obbligatori, sia per quanto concerne il raggiungimento dei requisiti per l’accesso alla prestazione pensionistica sia per la determinazione della stessa. La quota di contribuzione settimanale che il lavoratore deve versare viene calcolata facendo riferimento alla media delle retribuzioni percepite negli ultimi dodici mesi di contribuzione effettiva precedenti alla domanda di autorizzazione al versamento dei contributi volontari.

Dal 1997 il diritto di accesso alla contribuzione volontaria è stato esteso alle forme esclusive di assicurazione generale obbligatoria. E’ consentito tuttavia solo nel caso in cui il lavoratore non abbia ancora maturato i requisiti per l’accesso a pensione, sia essa di vecchiaia o di anzianità. Per coloro che desiderano incrementare la misura della pensione, il versamento può essere effettuato anche per i sei mesi precedenti la domanda di autorizzazione. Il diritto al versamento dei contributi volontari non è consentito invece per periodi che siano già coperti da altre forme di previdenza obbligatoria, sia pubbliche che private.

I contributi figurativi
I contributi figurativi sono quelli che vengono accreditati sull’estratto conto del lavoratore, senza alcun onere a suo carico, per periodi durante i quali questo non ha prestato alcuna attività lavorativa, oppure per periodi in cui ha percepito un’indennità a carico dell’Inps, infine per periodi in cui ha percepito retribuzioni in misura ridotta. Nel dettaglio, i periodi cui i contributi figurativi fanno riferimento sono:

- maternità: su presentazione di apposita domanda sono coperti da contribuzione figurativa i periodi riferiti a congedo di maternità inteso come astensione obbligatoria se questa è intervenuta al di fuori del rapporto di lavoro, congedo parentale fruito per un periodo pari a sei mesi entro il terzo anno di vita del bambino e assenza dal lavoro per malattia del bambino (di età compresa da 0 a 3 anni) durante il rapporto di lavoro nei casi in cui manchi la retribuzione o se questa è ridotta, congedo parentale inteso come astensione facoltativa e riposo per allattamento oltre i sei mesi da utilizzarsi tra il terzo e l’ottavo anno di età del bambino;
- aspettativa per cariche pubbliche, elettive e sindacali: i soggetti riferiti a questa categoria sono posti in aspettativa a partire dalla data di entrata in vigore del decreto, hanno diritto alla copertura assicurativa figurativa se sono assunti con atto scritto, trascorso il periodo di prova e comunque per un periodo non inferiore a sei mesi.


I contributi da riscatto
I contributi riscattabili, dietro presentazione di apposita domanda e con onere a completo carico del lavoratore, vengono accreditati sul’estratto conto per coprire periodi che altrimenti sarebbero privi di contribuzione. Nel dettaglio i contributi da riscatto sono:

- il servizio prestato come dipendente statale non di ruolo senza iscrizione all’Inps;
- il periodo intercorrente tra decorrenza giuridica ed economica;
- durata legale di corsi universitari;
- periodi di lavoro all’estero non utili a pensione;
- periodi di aspettativa usufruiti per seguire il coniuge che lavora all’estero;
- periodi di aspettativa per motivi di famiglia, studio, oppure interruzioni lavorative per motivi disciplinari (nella misura massima di tre anni);
- periodi di iscrizione ad Albi professionali o di pratica richiesti per l’ammissione in servizio;
- servizio prestato in qualità di assistente universitario o presso Istituti di istruzione superiore;
- periodi di astensione facoltativa per maternità al di fuori del rapporto di lavoro, a patto che il lavoratore possa vantare, nel momento in cui presenta domanda, almeno cinque anni di contribuzione versata all’interno di un rapporto di lavoro, nella massima di cinque anni e non cumulabile con il riscatto laurea.

La domanda di riscatto per i periodi sopra citati deve essere presentata presso l’Inpdap, unitamente ad apposita documentazione in carta semplice, entro due anni prima del raggiungimento dei limiti di età nel caso di cessazione dal rapporto di lavoro ed accesso alla pensione di vecchiaia, entro 90 giorni dalla notifica del provvedimento di cessazione se questa è avvenuta per dimissioni, decadenza o destituzione.


Contributi da ricongiunzione
I contributi da ricongiunzione sono contributi accreditati a favore del lavoratore che ha fatto richiesta di unificazione di tutti i suoi contributi presso un unico fondo. Questa operazione è finalizzata ad avere, nel momento in cui maturerà i requisiti necessari, un unico trattamento pensionistico.

Ricongiunzione delle posizioni assicurative ex legge 29/79
E’ la ricongiunzione che il dipendente pubblico chiede per unificare i periodi assicurativi esistenti presso l’Inps o presso Fondi assicurativi ed esonerativi dell’assicurazione generale obbligatoria. La domanda deve essere necessariamente presentata in attività di servizio ed essere riferita a tutti i periodi lavorativi. La facoltà di ricongiunzione dei contributi può essere esercitata dall’interessato una sola volta; una seconda volta è ammessa nel caso in cui questo possa far valere, successivamente alla prima, almeno 10 anni di contribuzione, di cui almeno cinque per effettiva attività lavorativa, oppure all’atto del pensionamento, purché la domanda sia diretta a trasferire ulteriori periodi di contribuzione nella gestione nella quale si è operata la ricongiunzione precedente. I periodi ricongiungibili e validi sia ai fini del diritto che della misura della pensione sono:

- i periodi di lavoro prestati nel settore privato e coperti da iscrizione all’Inps o da Fondi sostitutivi ed esonerativi dell’assicurazione generale obbligatoria;
- i periodi di contribuzione figurativa;
- i periodi riscattati;
- i periodi coperti da contribuzione volontaria presso l’Inps;
- i contributi versati come coltivatore diretto, artigiano o commerciante;
- i periodi di assicurazione in Stati esteri non facenti parte della Comunità Europea per i quali è previsto tramite convenzione internazionale il trasferimento presso l’Inps italiano.


Nel caso in cui sia presente una coincidenza tra più periodi assicurativi, viene preso in considerazione il periodo che si riferisce ad effettive prestazioni lavorative, mentre se la coincidenza riguarda periodi di contribuzione volontaria con altri periodi assicurativi, vengono considerati questi ultimi e rimborsati all’interessato gli altri.
Se l’oggetto della ricongiunzione sono periodi di contribuzione relativi alle gestioni speciali dei lavoratori autonomi, l’operazione di unificazione può avere luogo solo qualora il lavoratore possa vantare nel periodo che precede la domanda almeno cinque anni di contribuzione in una delle gestioni obbligatorie dei lavoratori dipendenti, pubblica o privata. Infine, per il personale di Enti pubblici soppressi per legge, la ricongiunzione contributiva avviene d’ufficio, senza alcun onere a carico del lavoratore.

Ricongiunzione ex legge 45/90
L’art. 1 della legge 45/90 prevede che i dipendenti pubblici e privati possano presentare domanda di ricongiunzione per tutti i periodi di contribuzione o iscrizione presso i seguenti Fondi, Casse o gestioni di liberi professionisti: Cassa forense, Inarcassa, Casse nazionali di previdenza e assistenza geometri, dottori commercialisti, ragionieri e periti commerciali, medici, veterinari, farmacisti, e consulenti del lavoro, Cassa notariato, Fondo di previdenza per gli spedizionieri doganali, Cassa di previdenza infermieri, biologi, periti industriali e agrari, Enti di previdenza psicologi, attuari, chimici e agronomi.

Il diritto alla ricongiunzione e la conseguente liquidazione della pensione può avere luogo solo qualora il lavoratore possa vantare un periodo di contribuzione di 35 anni, oppure se risulti collocato a riposo per raggiunti limiti di età o per inabilità assoluta o permanente. La domanda deve essere effettuata durante il servizio lavorativo, una volta sola, anche dai superstiti in caso di decesso del dipendente. La presentazione di una seconda domanda è prevista solo nei casi in cui il lavoratore possa far valere, successivamente alla prima domanda, un periodo di contribuzione di almeno dieci anni, di cui cinque continuativi e relativi ad effettiva attività lavorativa e quando, all’atto del collocamento a riposo, l’interessato voglia operare una ulteriore ricongiunzione presso il fondo dove ha ricongiunto il precedente periodo.

A partire dal 1° gennaio 2001 gli oneri sostenuti dagli iscritti per il pagamento dei contributi volontari, per i riscatti, per le ricongiunzioni (ex leggi 29/79 e 45/90) per integrazioni di posizioni assicurative, sono interamente deducibili dal reddito e lo sconto fiscale si applica in relazione alla propria aliquota marginale dell’Irpef. Per i non iscritti i riscatti sono deducibili da parte dell’interessato e detraibili nella misura del 19% da parte dei soggetti cui lo stesso risulta eventualmente a carico.

Federico Nicastro

Questo scritto è redatto a solo scopo informativo, può essere modificato in qualsiasi momento e NON può essere considerato sollecitazione al pubblico risparmio. Il sito web non garantisce la correttezza e non si assume la responsabilità in merito all’uso delle informazioni ivi riportate.
TUTTI GLI ARTICOLI SU: pensione , pensione pubblica