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Moratoria mutui per famiglie in difficoltà

Destinato a chi ha perso gran parte della capacità di reddito per eventi particolarmente negativi

di Alfonso Scarano 12 feb 2010 ore 10:59
Entra nel vivo l'operatività della moratoria dei mutui delle famiglie in difficoltà; infatti è possibile, dal 1° febbraio scorso, richiedere l'attivazione della sospensione del rimborso delle rate. Si può optare per sospendere l'intera rata, oppure sospendere solamente la quota capitale, mentre la quota interessi viene rimborsata alle normali scadenze.

I destinatari di questo accordo privato tra ABI in rappresentanza delle banche e le associazioni dei consumatori, sono quei mutuatari che, come recita il comunicato stampa "hanno subito o subiscono nel biennio 2009 e 2010 eventi particolarmente negativi (morte, perdita dell’occupazione, insorgenza di condizioni di non autosufficienza, ingresso in cassa integrazione)".

Vedi testo del comunicato stampa, a questa pagina.

Potranno accedere a questa facilitazione le famiglie in difficoltà, con un reddito per mutuatario non superiore a 40.000 euro, per mutui di importo fino a 150.000 e per un periodo di sospensione del rimborso del mutuo per almeno 12 mesi.

La legittima domanda è: redditi fino a 40.000 euro e mutui fino a 150.000 euro sono limiti utili e ragionevoli?  Fermo restando che queste, sono misure di riferimento minime, si lascia facoltà alle singole banche di predisporre autonomamente condizioni migliori. Inoltre, si prevede che la moratoria è accordabile anche a clienti con ritardi nei pagamenti fino a 180 giorni, consecutivi.

La pagina generale che raccoglie l'informativa Abi è visionabile a questo indirizzo.

E' utile ed importante consultare il dettaglio del documento tecnico, a questa pagina.

Dal documento tecnico si ricavano indicazioni specifiche in merito alla inclusione nella moratoria dei mutui cartolarizzati, di quelli ceduti in garanzia per le emissioni bancarie, oppure rinegoziati, oppure oggetto di operazioni di portabilità o accollati anche a seguito di frazionamento.
Tra l'altro, in questo documento, sono anche meglio descritte le "Modalità di richiesta di sospensione da parte del cliente"; punto 9.

Pare importante puntualizzare che il legislatore ha di fatto delegato l'operatività di queste iniziative molto importanti e sensibili per lo stato di difficoltà in cui si trovano molte famiglie italiane, ad un accordo privato tra ABI ed associazioni dei consumatori. Ricordiamo che un accordo privato era quello che riguardava la moratoria dei mutui per le imprese e anche, precedentemente, il decreto Tremonti che indicava di porre un tetto alla rata crescente per l'incremento dei tassi. Decreto Tremonti che, a ragione o a torto, viene ritenuto da alcuni osservatori come un provvedimento che ha praticamente affossato il decreto Bersani sulla portabilità dei mutui. Impostato, quest'ultimo, sull'idea che sarebbe derivato un concreto beneficio ai mutuatari, stimolando la competitività tra le banche attraverso una facilitazione alle procedure di portabilità.

Concludendo, vedremo prossimamente se la strategia di delega delle operatività delle moratorie ad accordi privati sia stata lungimirante, oppure se mostrerà nel concreto ancora irrisolte problematiche di asimmetria informativa e fors'anche di tutela delle parti deboli.


Alfonso Scarano
scaralfonso@gmail.com

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