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La successione testamentaria

Per disporre del proprio patrimonio anche dopo la morte. Ma chi fa testamento può inserirvi anche disposizioni non patrimoniali.

di Nicola Marsella 27 lug 2011 ore 15:26
La volontà di un soggetto di disporre del proprio patrimonio per il tempo successivo alla sua morte può avvenire tramite un atto definito testamento (art. 587, codice civile). Il testatore può inserire nel testamento anche disposizioni di natura non patrimoniale, come ad esempio il riconoscimento di un figlio naturale o la nomina di un tutore per il figlio minorenne.

Requisiti del testatore e successore

Il requisito richiesto dalla legge per la validità del testamento è che l’atto sia redatto da persona maggiorenne capace di intendere e volere, per cui, sono incapaci di disporre per testamento ai sensi dell’art. 591 del codice civile:

-- 1) i minorenni;
-- 2) gli interdetti per infermità di mente (in base ad una sentenza del giudice che una volta accertato lo stato di infermità mentale ha nominato il tutore per la cura degli interessi dell’interdetto);
-- 3) gli incapaci naturali (non definito interdetto da una sentenza del giudice ma affetto da determinate patologie al momento della stesura del testamento).
Nei casi d’incapacità preveduti dalla legge il testamento può essere impugnato da chiunque vi abbia interesse, considerando che l’azione si prescrive nel termine di cinque anni dal giorno in cui sia stata data esecuzione alle disposizioni testamentarie. Oltre all’incapacità del testatore, esistono alcuni casi in cui è il soggetto che deve succedere ad essere incapace di ricevere per testamento, producendo la nullità di quest’ultimo (es. il notaio e i testimoni intervenuti nel testamento pubblico o in caso di testamento segreto chi l’ha ricevuto in plico non sigillato, ecc.)

Caratteristiche del testamento

Per esperire i suoi effetti il testamento deve essere redatto rispettando determinate caratteristiche:

-- 1) Personale: il testatore deve personalmente formulare l’atto senza la possibilità di avvalersi di un rappresentante;
-- 2) Unilaterale: il testatore manifesta la propria volontà senza la necessità di un accordo con altri soggetti;
-- 3) Revocabile: il testatore può revocare le disposizione testamentarie fino alla sua morte in maniera espressa o tacita;
-- 4) Formale: il testatore deve rispettare le forme indicate dalla legge altrimenti il testamento non è valido;
-- 5) Unipersonale: il testatore deve esprime la sua sola volontà senza che ci sia la possibilità per altri soggetti di esprimere le proprie volontà nello stesso atto (testamento congiuntivo) o di redigere nello stesso foglio  due atti distinti appartenenti a due soggetti differenti (testamento reciproco). La violazione della norma comporta la nullità del testamento.

Tipologie di testamento

Il nostro ordinamento prevede che il testamento ordinario deve essere redatto per iscritto ma riconosce al testatore la possibilità di scegliere la tipologia di redazione.

Testamento OLOGRAFO
ART. 602, codice civile. “Il testamento olografo deve essere scritto per intero, datato e sottoscritto (firmato) di mano del testatore. La sottoscrizione (firma) deve essere posta alla fine delle disposizioni. Se anche non è fatta indicando nome e cognome, è tuttavia valida quando designa con certezza la persona del testatore. La data deve contenere l’indicazione del giorno, mese e anno. La prova della non verità della data è ammessa soltanto quando si tratta di giudicare della capacità del testatore, della priorità di data tra più testamenti o di altra questione da decidersi in base al tempo del testamento”.

Testamento per atto di notaio

PUBBLICO
ART. 603, codice civile. “Il testamento pubblico è ricevuto dal notaio in presenza di due testimoni. Il testatore, in presenza dei testimoni, dichiara al notaio la sua volontà, la quale è ridotta in iscritto a cura del notaio stesso. Questi dà lettura del testamento al testatore in presenza dei testimoni. Di ciascuna di tali formalità è fatta menzione nel testamento. Il testamento deve indicare il luogo, la data del ricevimento e l'ora della sottoscrizione, ed essere sottoscritto dal testatore, dai testimoni e dal notaio. Se il testatore non può sottoscrivere, o può farlo solo con grave difficoltà, deve dichiararne la causa, e il notaio deve menzionare questa dichiarazione prima della lettura dell'atto. Per il testamento del muto, sordo o sordomuto si osservano le norme stabilite dalla legge notarile per gli atti pubblici di queste persone. Qualora il testatore sia incapace anche di leggere, devono intervenire quattro testimoni”.

SEGRETO
ART. 604, codice civile. “Il testamento segreto può essere scritto dal testatore o da un terzo. Se è scritto dal testatore, deve essere sottoscritto da lui alla fine delle disposizioni; se è scritto in tutto o in parte da altri, o se è scritto con mezzi meccanici, deve portare la sottoscrizione del testatore anche in ciascun mezzo foglio, unito o separato. Il testatore che sa leggere ma non sa scrivere, o che non ha potuto apporre la sottoscrizione quando faceva scrivere le proprie disposizioni, deve altresì dichiarare al notaio, che riceve il testamento, di averlo letto ed aggiungere la causa che gli ha impedito di sottoscriverlo: di ciò si fa menzione nell’atto di ricevimento. Chi non sa o non può leggere non può fare testamento segreto”.

Infine, la legge prevede anche i testamenti speciali nel momento in cui ci si trova in particolari circostanze che non permettono di utilizzare le forme del testamento ordinario e non è facile ricorrere al notaio (malattie contagiose, calamità, infortuni, a bordo di navi o di aeromobili).

La caratteristica di questi testamenti è la perdita della loro efficacia decorsi tre mesi dalla cessazione della situazione particolare, comportando la necessità a tale scadenza della redazione nella forma del testamento ordinario.


Nicola Marsella
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