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Il risparmio energetico: le detrazioni

Come calcolare le detrazioni a cui si ha diritto per interventi di risparmio energetico, e le certificazioni necessarie per ottenerlo.

di Antonello Scrimieri 31 ott 2012 ore 16:49
Per i seguenti i costi è possibile chiedere la detrazione per il risparmio energetico:
- le forniture di materiali di coibentazione, di impianti di climatizzazione;
- la manodopera, nonché la realizzazione delle opere murarie collegate ad impianti di climatizzazione;
- le prestazioni professionali necessarie per realizzare gli interventi oggetto di agevolazione.

Il calcolo. L’agevolazione consente una detrazione dal totale lordo delle imposte, valida sia sull’IRPEF che sull’IRES,  per gli interventi che realizzano un risparmio energetico, nella misura del 55% delle spese sostenute entro il 30 giugno 2013 o, per i contribuenti con periodo d’imposta non coincidente con l’anno solare, fino al periodo d’imposta in corso alla data del 30 giugno 2013.

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I contribuenti non titolari di reddito d’impresa, come le persone fisiche, gli enti non commerciali, gli esercenti arti e professioni, possono detrarre le spese per le quali hanno effettuato il pagamento, mediante bonifico bancario o postale, entro il 30 giugno 2013; i contribuenti titolari di reddito d’impresa, per i quali i lavori sono relativi all’esercizio dell’attività commerciale, possono detrarre le spese relative ai vari periodi d’imposta, ma non oltre il periodo in corso al 30 giugno 2013. Per gli interventi effettuati a partire dal 2011, è obbligatorio ripartire la detrazione in dieci rate annuali.

Per ogni unità immobiliare, oggetto di intervento, è stabilito un tetto massimo di detrazione che deve essere ripartito tra i vari proprietari o detentori dell’immobile che partecipano alla spesa in proporzione a quanto realmente pagato. La detrazione ottenibile è pari a 100.000 euro, 60.000 euro e 30.000 euro, in relazione ai diversi interventi agevolabili, e rappresenta il limite massimo di risparmio d’imposta.

La certificazione. È necessario avere i documenti, di seguito riportati, per poter avere il diritto all’agevolazione fiscale sulle spese energetiche.

1) L’asseverazione, consente di dimostrare che l’intervento realizzato è conforme ai requisiti tecnici richiesti.

In caso di esecuzione di più interventi per lo stesso edificio è possibile avere una unica asseverazione che riporti in maniera complessiva i dati e le informazioni richieste. Questo documento, se riguarda gli interventi di sostituzione di finestre e infissi, e nel caso di caldaie a condensazione con potenza inferiore a 100 kW, può essere sostituito da una certificazione dei produttori.

L’asseverazione del tecnico abilitato può essere sostituita dalla dichiarazione resa dal direttore dei lavori, secondo quanto previsto dal D.M. 6 agosto 2009. Inoltre, nelle ipotesi di autocostruzione dei pannelli solari, è sufficiente un attestato di partecipazione ad un apposito corso di formazione.

2) L’attestato di certificazione energetica, comprende i dati relativi all’efficienza energetica propri dell’edificio. Questa certificazione è richiesta successivamente al completamento dei lavori.

3) La scheda informativa relativa agli interventi realizzati, che deve essere compilata secondo lo schema riportato nell’allegato E del decreto attuativo o allegato F, se l’intervento riguarda la sostituzione di finestre comprensive di infissi in singole unità immobiliari o l’installazione di pannelli solari.

La scheda descrittiva dell’intervento può essere compilata anche dal contribuente e deve contenere i dati identificativi del soggetto che ha sostenuto le spese e dell’edificio su cui i lavori sono stati eseguiti, la tipologia di intervento eseguito e il risparmio di energia che ne è conseguito, nonché il relativo costo, specificando l’importo per le spese professionali, e quello utilizzato per il calcolo della detrazione.

L’asseverazione, l’attestato di certificazione energetica e la scheda informativa devono essere rilasciati da tecnici abilitati alla progettazione di edifici e impianti nell’ambito delle competenze ad essi attribuite dalla legislazione vigente, iscritti ai rispettivi ordini e collegi professionali. Non sono necessarie formalità all’amministrazione finanziaria prima della realizzazione dei lavori, né invio di comunicazioni alla ASL, salvo che questo adempimento non sia previsto dalle norme in materia di tutela della salute e di sicurezza sul luogo di lavoro e nei cantieri. L’obbligo di indicare in fattura il costo della manodopera è stato soppresso dal decreto legge n. 70 del 13 maggio 2011 così come previsto per la detrazione sulle ristrutturazioni edilizie.

Antonello Scrimieri
Questo scritto è redatto a solo scopo informativo, può essere modificato in qualsiasi momento e NON può essere considerato sollecitazione al pubblico risparmio. Il sito web non garantisce la correttezza e non si assume la responsabilità in merito all’uso delle informazioni ivi riportate.
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