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Il ravvedimento per la prima rata IMU

Il termine di lunedì 18 giugno per pagare la prima rata IMU è ormai scaduto, ma il mancato pagamento dell’imposta può essere sanato da parte del contribuente.

di Antonello Scrimieri 26 giu 2012 ore 12:25
Per evitare l’accertamento dell’Amministrazione Finanziaria e la successiva sanzione piena,  il contribuente può rimediare utilizzando il ravvedimento operoso, un istituto giuridico, che consente al contribuente di regolarizzare spontaneamente l'omesso versamento, nei termini previsti dalle norme, purché tali omissioni non siano già state rilevate dagli organi preposti agli accertamenti. L’utilità di questo istituto è dato dalla possibilità di ridurre in misura variabile le diverse sanzioni applicabili a seconda della tempestività adottata.

Questo istituto è stato introdotto per sanare tutti quei tributi non versati nei termini e per dare la possibilità al contribuente di rimediare al proprio errore riducendo le sanzioni al minimo. Il ravvedimento operoso si distingue in tre tipologie a seconda dei termini di pagamento: il neo-introdotto dal legislatore sprint o brevissimo, se utilizzato nei 15 giorni successivi al termine di pagamento, il ravvedimento breve, se utilizzato entro 30 giorni e il ravvedimento lungo, se utilizzato entro il termine di un anno.

Il ravvedimento sprint o brevissimo, se la regolarizzazione avviene entro 15 giorni, riduce la sanzione allo 0.2% dell’imposta per ogni giorno di ritardo. Nel caso IMU, chi non ha pagato entro il 18 giugno può avvalersi del ravvedimento sprint entro 15 giorni dalla scadenza ovvero entro il 2 luglio 2012.

Il ravvedimento breve, se la regolarizzazione avviene entro 30 giorni, la sanzione diventa pari al 3% dell’imposta, il pagamento tardivo deve però essere eseguito, quindi, dal quindicesimo giorno, ovvero il 3 luglio 2012, entro trentesimo giorno successivo alla scadenza, ovvero il 18 luglio 2012.

Il ravvedimento lungo, infine, da effettuarsi entro un anno dalla violazione, ovvero entro il 17 giugno 2013, riduce la sanzione nella misura del 3.75% dell’imposta dovuta, ovvero al 30% di quanto previsto.

In tutti i tre i casi l’agevolazione è ammessa solo se l'adempimento è spontaneo e il contribuente versa tributo con interessi e sanzione ridotta, secondo quanto spiegato sopra. Il pagamento andrà effettuato con modello F24 nelle stesse modalità previste per il pagamento regolare dell’acconto IMU diversificando soltanto la parte di competenza del Comune da quelle prevista per lo Stato. Infatti, in questo caso, non è previsto un codice tributo specifico, ma la sanzione e gli interessi vanno sommati al totale dell’imposta, come specificato dalla risoluzione dell’Agenzia delle Entrate n. 35 del 12 aprile 2012. In merito all’utilizzo del bollettino postale, utilizzabile per la vecchia ICI, si ricorda che sarà utilizzabile a partire dal primo dicembre 2012.

Riportiamo un esempio pratico esemplificativo di questo spiegato:

Un contribuente avrebbe dovuto pagare l’IMU per il possesso di una sua seconda casa per una cifra totale pari a 600€. Scaduto il termine del 18 giugno per il versamento, il contribuente decide di effettuarlo soltanto il 27 giugno. Per quanto detto, sarà possibile ricorrere al ravvedimento sprint e pagare per i nove giorni di ritardo una sanzione ridotta pari all’1.8% quindi 10.80€, mentre per gli interessi al tasso del 2.5% l’importo da pagare sarà pari  a 0,37€. Il totale da versare diventerà 611.17€, da dividere poi rispettivamente il 50% allo Stato e il 50% al Comune. Con il codice tributo 3918 (“IMU - imposta municipale propria per gli altri fabbricati – COMUNE”), si indicheranno i 306€ (arrotondati per eccesso) dovuti al Comune, mentre in un altro rigo con il codice tributo 3919 (“IMU - imposta municipale propria per gli altri fabbricati - STATO”) si indicheranno i 306€ dovuti allo Stato.

Antonello Scrimieri

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