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Come presentare il Modello 730

A cosa prestare attenzione quando si presenta il Modello 730

di Nicola Marsella 27 mag 2011 ore 09:51
Il contribuente titolare di reddito dipendente e pensione che si trova nelle condizioni per la presentazione del Modello 730 può usufruire dell’assistenza fiscale del datore di lavoro o dell’ente che eroga la pensione o, in alternativa, rivolgersi ad uno Centro di Assistenza Fiscale per lavoratori dipendenti e pensionati (CAF), nonché ai professionisti abilitati (esperti contabili, ragioniere o perito commerciale, dottori commercialisti, consulenti del lavoro).

Modello 730 al sostituto d’imposta

Nel primo caso, il contribuente può presentare il Modello 730 al sostituto d’imposta (datore di lavoro o ente pensionistico) se quest’ultimo ha comunicato entro il termine prestabilito di prestare assistenza fiscale per quell’anno;   mentre, nel secondo caso, la presentazione al CAF o al professionista abilitato deve essere eseguita entro il temine di presentazione del modello.

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Per quanto riguarda la modalità di presentazione, il contribuente può consegnare al sostituto d’imposta il Modello 730 già compilato, senza allegare la documentazione tributaria, insieme al Modello 730-1 (in busta chiusa) con il quale si esprime la scelta per la destinazione dell’8 per mille o 5 per mille della propria IRPEF al sostegno delle Onlus, al finanziamento della ricerca sanitaria, scientifica e delle università, oppure al sostegno delle associazioni sportive dilettantistiche o al Comune di residenza, da compilare anche se non si effettua nessuna scelta.
   

Modello 730 al Caf o altro professionista

Anche in caso di presentazione al CAF o altro professionista abilitato il contribuente può scegliere se consegnare il modello già compilato, così da non corrispondere nessun compenso, oppure richiedere l’assistenza fiscale per la compilazione.  Pertanto, in quest’ultimo caso è il soggetto a cui si presenta la dichiarazione (datore di lavoro, ente pensionistico o altro intermediario) che deve effettuare i calcoli determinando le imposte da pagare o da rimborsare al contribuente, nonché  trasmettere in via telematica il modello all’Agenzia delle entrate.

Si precisa che i sostituti d’imposta, anche se non prestano assistenza fiscale, sono comunque obbligati ad effettuare le operazioni di conguaglio, consistenti nel trattenere le somme a debito o rimborsare le somme a credito risultanti dalla liquidazione della dichiarazione a meno che tali importi non superino i 12 euro.

Nel momento in cui il contribuente si rivolge al CAF o altro professionista abilitato, deve sempre consegnare la documentazione tributaria giustificativa dei dati da riportare nella dichiarazione (es. CUD, documenti relativi alle spese detraibili e deducibili, versamenti d’imposta effettuati direttamente dal contribuente con modello F24, Mod. UNICO anni precedenti per riporto crediti). Per i Modelli 730 già compilati, i CAF e i professionisti abilitati verificano che i dati indicati nella dichiarazione siano conformi ai documenti esibiti dal contribuente (relativi a oneri deducibili e detrazioni d’imposta spettanti, alle ritenute, agli importi dovuti a titolo di saldo o di acconto oppure ai rimborsi),  rilasciando per ogni dichiarazione un visto di conformità (ossia una certificazione di correttezza dei dati).

Dichiarazione congiunta per coniugi

Infine, è prevista la possibilità di presentare per i coniugi la dichiarazione in forma congiunta qualora abbiano percepito esclusivamente i redditi per i quali sia possibile presentare il Modello 730 e almeno uno dei due possa utilizzare il Mod. 730.

I coniugi in possesso dei requisiti per utilizzare il Mod. 730 hanno la possibilità di presentarlo in forma congiunta scegliendo indistintamente tra il sostituto d’imposta di uno dei due oppure un CAF o un professionista abilitato.

E’ esclusa la possibilità di presentazione in forma congiunta se la dichiarazione è presentata per conto di persone incapaci (compresi i minori) o in caso di decesso di uno dei coniugi avvenuto prima della presentazione della dichiarazione dei redditi.

Quando si compila la dichiarazione congiunta deve essere indicato come dichiarante uno dei coniugi in base alla modalità di presentazione della dichiarazione: si indica il coniuge che ha come sostituto d’imposta il soggetto al quale viene presentata la dichiarazione, oppure quello che ha il sostituto d’imposta scelto per effettuare i conguagli d’imposta se la dichiarazione viene presentata ad un Caf o ad un professionista abilitato.

Nicola Marsella
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