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Attività di controllo del FISCO: tipologie

Come il fisco controlla se abbiamo pagato tutto quello che dovevamo pagare. Per chi si accorge di avere sbagliato, meglio giocare d’anticipo con il “ravvedimento operoso”...

di Nicola Marsella 7 nov 2011 ore 10:43
Il contribuente ha la possibilità di prevenire il controllo del Fisco, atto ad accertare possibili errori e omissioni, attraverso la procedura del ravvedimento operoso. Tale istituto permette al contribuente di regolarizzare la propria posizione debitoria nei confronti dell’erario, usufruendo della riduzione delle sanzioni amministrative.

Per definire le sanzioni amministrative, occorre distinguere la tipologia della violazione commessa (formale o sostanziale): l’entità e l’applicazione delle sanzioni dipende dall’incidenza sulla determinazione della base imponibile, dell’imposta e sul versamento del tributo, nonché sull’attività accertativa dell’Amministrazione finanziaria.

Nel momento in cui l’Ufficio contesta al contribuente la violazione commessa, oppure ha già iniziato l’attività di verifica non è più possibile optare per il ravvedimento operoso, ma occorre definire la controversia in relazione alla tipologia dell’atto notificato dall’ente impositore.

Controllo automatico - Ai sensi dell’art. 36-bis del DPR 600/73, e 54-bis del DPR 633/72, l’Ufficio procede al controllo automatizzato dei dati presenti nella dichiarazione dei redditi e di quelli risultanti dall’Anagrafe tributaria. Il contribuente, o l’intermediario che ha trasmesso la dichiarazione, può ricevere l’avviso di regolarità o quello di irregolarità: in quest’ultimo caso, il contribuente può scegliere se contestare entro 30 giorni l’avviso (bonario) oppure adempiere a quanto previsto dallo stesso con riduzione della sanzione a 1/3. Il pagamento delle somme dovute possono essere rateizzate in 6 rate trimestrali di pari importo per somme superiori a 2.000 euro, invece, in 20 rate trimestrali per quelle superiori a 5.000 euro; in caso di perdita del beneficio della rateazione, le somme residue dovute vengono iscritte a ruolo e notificate con cartella di pagamento, ma non possono essere oggetto di ulteriore dilazione.

Controllo formale - Ai sensi dell’art. 36-ter del DPR 600/73 l’Ufficio ha la possibilità di richiedere, anche se ha effettuato il controllo automatico, la documentazione giustificativa dei dati presenti in dichiarazione (relativi alle ritenute d’acconto, detrazioni e deduzioni d’imposta, crediti d’imposta). Nel caso il contribuente non presenti la documentazione richiesta o non produca una documentazione sufficiente per comprovare la correttezza dei dati indicati riceverà una comunicazione sull’esito del controllo e le relative somme dovute.
Come avviene per il controllo automatico, il pagamento delle somme dovute comporta la riduzione della sanzione, ma nella misura di 2/3. Il mancato pagamento produce l’iscrizione a ruolo e la conseguente notifica della cartella di pagamento.

Avviso di accertamento - A differenza del controllo automatico e di quello formale, l’avviso di accertamento è un atto impositivo autonomamente impugnabile dinanzi alla Commissione tributaria. L’avviso di accertamento è frutto dell’attività di controllo effettuata dall’Amministrazione finanziaria da cui è emersa una maggiore pretesa erariale: l’ufficio può eseguire accessi, ispezioni o verifiche presso i contribuenti, richiedere informazioni tramite questionari o invitare il contribuente a presentarsi in ufficio per esibire ulteriore documentazione o instaurare un contradditorio (ad esempio per definire l’accertamento con adesione). Una volta notificato l’accertamento il contribuente avrà la possibilità di impugnare l’atto oppure adempiere all’obbligazione entro un termine di 60 giorni.   
 
Cartella di pagamento - In seguito a qualsiasi dei controlli visti in precedenza, l’ente impositore iscrive a ruolo le somme dovute e provvede a trasmetterlo all’Agente della riscossione (EQUITALIA). Quest’ultimo si occupa di predisporre le cartelle di pagamento da notificare al contribuente che può decidere se adempiere alla sua obbligazione o proporre ricorso entro il termine di 60 giorni dalla data di notifica dell’atto. Il contribuente può richiedere la rateazione delle somme dovute fino ad un massimo di 72 rate mensili, presentando apposita documentazione all’Agente della riscossione che accerti la temporanea difficoltà ad adempiere in un’unica soluzione. Occorre precisare che dal 1° ottobre 2011 gli avvisi di accertamento emessi dall’Agenzia delle entrate (ai fini delle imposte sui redditi - Irpef e relative addizionali, Ires, ritenute, imposte sostitutive - dell’Iva e dell’Irap) contengono l’intimazione ad adempiere, per cui dopo 60 giorni dalla notifica diventano esecutivi. Di conseguenza, non viene più emessa la cartella di pagamento in quanto l’avviso di accertamento è un atto esecutivo e, trascorsi 30 giorni dalla data ultima di pagamento, l’EQUITALIA provvede alla riscossione, anche se è comunque previsto un periodo di sospensione dell’esecuzione forzata di 180 giorni. La sospensione non è applicata relativamente alle azioni cautelari e conservative e ad ogni altra azione prevista dalle norme ordinarie a tutela del creditore.     

Nicola Marsella
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