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L’assicurazione obbligatoria per i veicoli a motore

Quali sono gli elementi di criticità che possono essere presenti in una polizza Rca?

di Carlo Bonfanti 27 mag 2010 ore 12:02
Articolo a cura di S.A.-CEBI Srl

Nel 1969, con la legge 990, venne introdotto l'obbligo di stipulare una polizza di Responsabilità Civile Auto che tutelasse i terzi danneggiati con colpa durante la circolazione stradale. Per venticinque anni, fino al luglio del 1994, lo Stato attraverso il CIP (Comitato Interministeriale dei Prezzi) mantenne un rigido controllo sulle norme contrattuali e sul prezzo, identico per tutte le compagnie di assicurazione che potevano differenziare solamente i cosidetti Ard (altri rischi diversi).

A seguito della liberalizzazione gli assicuratori poterono distinguere il proprio prodotto inserendo: clausole contrattuali di personalizzazione; limitazioni ed esclusioni specifiche; franchigie e possibilità di rivalse; prezzi differenziati.

Attualmente, la normativa di riferimento per l’assicurazione obbligatoria per i veicoli a motore e i natanti è il codice delle assicurazioni, (Decreto Legislativo 7 settembre 2005, n.209), che sancisce l’obbligatorietà della copertura, ma non il contenuto normativo.

La normativa, infatti, si prefigge l’obbiettivo primario di tutelare i terzi danneggiati, senza entrare nel merito di clausole di limitazione e possibile rivalsa. Da ciò discende la necessità di valutare con attenzione le clausole contrattuali presenti nella polizza assicurativa sottoscritta.

Quali sono gli elementi di criticità che possono essere presenti in una polizza Rca?
Oltre alle esclusioni che generalmente troviamo in tutte le polizze Rca:
  1. so improprio del mezzo (trasformiamo lo scooter in un piccolo furgone con cui trasportare la credenza della nonna);
  2. trasporto non conforme (viaggiamo in 3 su di un ciclomotore omologato per 1 persona);
  3. circolazione fuori strada (ci dilettiamo percorrendo dei sentieri pedonali di montagna con lo spider del papà;
…ve ne sono alcune prodotte dalla forte personalizzazione delle polizze Rca che, a fronte dell’inserimento di limitazioni specifiche, permette un contenimento dei costi. Tra esse, le principali sono:
  1. i conducenti autorizzati;
  2. la guida con patente scaduta o non ancora rilasciata;
  3. la guida in stato di ebbrezza o sotto l’influsso di sostanze stupefacenti;
  4. le descrizioni del rischio precedenti la stipula del contratto, ad esempio la percorrenza annua oppure l’utilizzo limitato ad alcuni giorni o periodi dell’anno.
Cosa accade se non sono rispettate le limitazioni?
La violazione di una limitazione può comportare l’addebito, da parte della propria compagnia di assicurazioni, di una parte del danno da lei risarcito ai terzi danneggiati dal veicolo assicurato. Questa possibilità, giuridicamente denominata rivalsa, può in alcuni casi essere esercita non solo nei confronti di conducente al momento dell’incidente, ma anche del proprietario del veicolo e del titolare del contratto assicurativo.

Concludiamo invitandovi a verificare con attenzione le limitazioni presenti nella polizza, sia che l’abbiate stipulata voi, sia che utilizziate un veicolo assicurato da altri. Non è inconsueto imbattersi in polizze assicurative non aggiornate ed inidonee senza che ve ne sia la consapevolezza da parte degli assicurati e dei conducenti abituali.

A titolo di esemplificazione di 2 casi, purtroppo non infrequenti, segnaliamo:
  1. la polizza dell’autovettura di un genitore, originariamente stipulata quando i figli erano minorenni, con la limitazione all’uso di conducenti esperti che non viene aggiornata quando i figli neopatentati iniziano ad utilizzare l’autovettura;
  2. la polizza dell’autovettura di un neo patentato che, magari perché ha stipulato una polizza con la clausola Patto
    per i Giovani, non prevede la possibilità di utilizzo dell’autovettura da parte di altri, compresi i genitori.

Per approfondimenti:

I contratti assicurativi del ramo auto

RC auto, adeguamento dei massimali minimi


RC Auto: patto per i giovani


Carlo Bonfanti
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