NAVIGA IL SITO

Pensione scuola, i cambiamenti dopo la manovra bis

Il decreto legge del 13 agosto 2011 contiene un provvedimento importante per quanto riguarda il “comparto scuola”.

di Federico Nicastro 29 set 2011 ore 10:39
Il decreto legge del 13 agosto 2011, n. 138, avente ad oggetto “ulteriori misure urgenti per la stabilizzazione finanziaria e per lo sviluppo”, convertito con modifiche nella legge del 14 settembre 2011, n. 148, contiene, nelle disposizioni per la disposizione della spesa pubblica, un provvedimento importante per quanto riguarda il “comparto scuola”.

L’art. 1, comma 21, prevede, infatti, la modifica dell’art. 59, comma 9, della legge 27 dicembre 1997, n. 449. La modifica è la seguente: “con effetto dal 1° gennaio 2012 e con riferimento ai soggetti che maturano i requisiti per il pensionamento a decorrere dalla predetta data, dopo le parole anno scolastico e accademico, vengono inserite le parole dell'anno successivo”.

Con questa modifica viene introdotta la cosiddetta “finestra mobile”, secondo la quale la maturazione dei requisiti di pensione dal 1° gennaio 2012 comporta la possibilità di ottenere l’effettivo collocamento a riposo (decorrenza effettiva della pensione) il 1° settembre dell’anno successivo a quello di maturazione dei requisiti.

Questo provvedimento segue le novità introdotte dalla precedente manovra finanziaria, tra cui uno altrettanto rilevante ai fini del pensionamento, secondo il quale le donne del settore pubblico subiranno, a partire dal 2012, l’innalzamento dell’età pensionabile a 65 anni.

Esempio 1 (pensione di anzianità e finestra mobile):
Anna Rossi compie 60 anni il 10 marzo 2012. Il 31 agosto 2012 matura 40 anni interi di contributi avendo prestato servizio come insegnante nel settore scolastico.
Vecchia normativa: avendo maturato i requisiti anagrafico e contributivo per la pensione di anzianità durante l’anno scolastico, avrebbe potuto presentare domanda per ottenere il collocamento a riposo con decorrenza effettiva il 1° settembre 2012.
Nuova normativa: con l’applicazione della cosiddetta “finestra mobile”, la decorrenza effettiva della pensione sarà il 1° settembre 2013.

Esempio 2 (pensione di vecchiaia e finestra mobile):
Carla Bianchi, insegnante di scuola superiore, a gennaio 2012 compirà 60 anni con 25 anni di servizio.
Vecchia normativa: avendo maturato il requisito dell’età anagrafica per la pensione di vecchiaia durante l’anno scolastico, avrebbe potuto presentare domanda per ottenere il collocamento a riposo con decorrenza effettiva il 1° Settembre 2012.
Nuova normativa: maturerà il diritto alla pensione di vecchiaia nel 2017, con il compimento del 65esimo anno di età e una contribuzione totale pari a 29 anni.
La decorrenza effettiva della pensione sarà inoltre, a causa dell’applicazione della “finestra mobile”, il 1° settembre 2018.


Sullo stesso argomento:

Manovra finanziaria e pensioni: testo definitivo (luglio)

La finanziaria che vorrei rivisitato

Cos’è la legge finanziaria?


Federico Nicastro
Questo scritto è redatto a solo scopo informativo, può essere modificato in qualsiasi momento e NON può essere considerato sollecitazione al pubblico risparmio. Il sito web non garantisce la correttezza e non si assume la responsabilità in merito all’uso delle informazioni ivi riportate.
TUTTI GLI ARTICOLI SU: pensione scuola
da

SoldiOnline.it

BTP Valore, la quarta emissione (dal 6 al 10 maggio 2024)

BTP Valore, la quarta emissione (dal 6 al 10 maggio 2024)

Il titolo avrà una durata pari a 6 anni e garantisce un premio fedeltà pari allo 0,8%. Le cedole saranno pagate ogni tre mesi con rendimenti prefissati e crescenti nel tempo Continua

Guide Lavoro

Le diverse tipologie di contratti di lavoro: caratteristiche e utilizzi

Le diverse tipologie di contratti di lavoro: caratteristiche e utilizzi

Da quello a tempo indeterminato a quello accessorio, passando per quello a tempo determinato, per quello in somministrazione e per tutte le altre tipologie di contratto di lavoro Continua »