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Contribuenti minimi: ecco le nuove regole (1°puntata)

Le semplificazioni introdotte dalla finanziaria 2008 per chi svolge attività d’impresa, arti e professioni e guadagna meno di 30mila euro l'anno

di Rossella Galli 10 lug 2009 ore 09:51

La legge finanziaria 2008 per semplificare e snellire gli adempimenti e ridurre le imposte ha introdotto, a partire dal 1° gennaio 2008, un nuovo regime dedicato ai contribuenti cosiddetti minimi.

Questo nuovo regime è teso alla semplificazione degli adempimenti che competono ai contribuenti, infatti questi ultimi non sono più tenuti a versare l’IRPEF e le relative addizionali regionali e comunali, l’IVA e l’IRAP. Il nuovo regime prevede l’applicazione solo di un’imposta sostitutiva del 20 per cento sul reddito,calcolato come differenza tra ricavi o compensi e spese sostenute, comprese le plusvalenze e le minusvalenze dei beni relativi all'impresa o alla professione.

Il calcolo del reddito si determina applicando il “principio di cassa”, e questo costituisce un’importante novità per i redditi d’impresa in quanto comporta un’immediata e integrale rilevanza dei costi, anche quelli inerenti i beni strumentali, possibilità molto incentivante soprattutto in fase di avvio dell’attività produttiva.

I contributi previdenziali si possono dedurre per intero dal reddito ed è ammessa la compensazione di perdite riportate da anni precedenti.

I contribuenti minimi sono inoltre esonerati:
• dagli adempimenti IVA: niente versamenti, dichiarazioni, comunicazioni, tenuta e conservazione dei registri. Attenzione: le fatture devono essere emesse senza l’addebito dell’IVA e l’imposta sugli acquisti non può essere detratta, trasformandosi così in un costo deducibile dal reddito;
• dall’applicazione degli studi di settore sono, pertanto, esonerati anche dalla compilazione del modello per la comunicazione dei dati rilevanti ai fini dell’applicazione degli studi di settore e dei parametri
• dagli obblighi di registrazione e di tenuta delle scritture contabili e dall’invio degli elenchi clienti e fornitori.
Gli unici obblighi che continueranno a rimanere in uso saranno quelli relativi alla numerazione e conservazione delle fatture di acquisto e delle bollette doganali, alla certificazione dei corrispettivi, e alla conservazione dei documenti emessi e ricevuti.

Applicazione del regime
In presenza di determinati requisiti il regime dei contribuenti minimi si applica automaticamente, in quanto rappresenta il regime naturale, sia per i contribuenti che iniziano una nuova attività sia per quelli già in esercizio.

I contribuenti che iniziano un’impresa o un’arte e professione e presumono di rispettare i requisiti previsti per l’applicazione del nuovo regime, possono, dal 1° gennaio 2008, iniziare automaticamente ad operare come contribuenti minimi, applicando le disposizioni proprie del regime. In tal caso nella dichiarazione di inizio attività (modello AA9/9), devono barrare l’apposita casella nel quadro B. ale regime si applica anche a coloro che, nel 2007, hanno applicato, avendo un volume d’affari non superiore a 7000 euro, il regime della franchigia (previsto dall’art. 32-bis del DPR n.633/1972).

Regimi fiscali agevolati attualmente in vigore
Con l’introduzione del nuovo regime fiscale per i contribuenti minimi sono stati eliminati i seguenti regimi agevolati:
- contribuenti minimi in franchigia art. 32 bis, D.P.R. 29 settembre 1972, n. 633
- Attività marginali art. 14, legge 23 dicembre 2000, n. 388
- Super-semplificato art. 3, commi da 165 a 170, legge 23 dicembre 1996, n. 662

Dal 1° gennaio 2008, pertanto, sono in vigore i seguenti regimi contabili semplificati e agevolati:
- contribuenti minimi (articolo 1, commi 96-117, legge 24 dicembre 2007, n. 244);
- nuove iniziative produttive (articolo 13 della legge 23 dicembre 2000, n. 388).
- ordinario;
- semplificato (applicabile in caso di ricavi, relativi all’anno precedente, non superiori a 309.874,14 euro per le attività di prestazione di servizi e a 516.456,90 euro per le altre attività).

I requisiti del contribuente minimo
Per contribuenti minimi si intendono le persone fisiche residenti nel territorio dello Stato esercenti attività d’impresa o arti e professioni, che nell’anno solare precedente hanno conseguito ricavi o compensi in misura non superiore a 30.000 euro.

I ricavi e i compensi rilevanti sono quelli richiamati rispettivamente agli articoli 57 e 85 (per le imprese) e 54 (per i professionisti) del Testo Unico delle Imposte sui Redditi (TUIR).
I contribuenti che hanno già un’attività in essere, possono avvalersi del regime in esame se sono state rispettate le seguenti ulteriori condizioni:

Anno solare precedente a quello di entrata nel regime  Tre anni precedenti a quello di entrata nel regime 
 • non hanno effettuato cessioni all’esportazione, ovvero operazioni assimilate alle cessioni all’esportazione, servizi internazionali o connessi agli scambi internazionali, operazioni con lo Stato della Città del Vaticano o con la Repubblica di San Marino e operazioni non soggette a IVA in virtù di trattati ed accordi internazionali,
   non hanno sostenuto spese per lavoro dipendente o per
collaboratori, anche assunti con le modalità riconducibili ad un progetto o programma di lavoro, o fase di esso, ad eccezione dele spese per prestazioni di natura occasionale
• non hanno erogato somme sotto forma di utili di partecipazione agli associati con apporto costituito da solo lavoro;
• si può, invece, accedere al regime dei minimi quando all’associato non siano stati distribuiti utili in quanto l’esercizio si è chiuso con una perdita
 non aver acquistato, anche mediante contratti di appalto e di locazione, anche finanziaria, beni strumentali di valore complessivo superiore a 15.000 euro

I contribuenti che iniziano l’attività possono immediatamente applicare il regime agevolato se prevedono di rispettare le predette condizioni, tenendo conto che, in caso di inizio di attività in corso d’anno, il limite dei 30.000 euro di ricavi o compensi deve essere ragguagliato all’anno.

Requisito dei beni strumentali
Una delle principali condizioni per poter accedere al regime dei minimi è che il contribuente nel triennio precedente non abbia effettuato acquisti di beni strumentali per un ammontare superiore a 15.000 euro.

Il valore degli acquisti di beni strumentali è costituito dall’ammontare dei corrispettivi relativi all’acquisto dei beni mobili e immobili, effettuato anche presso soggetti non titolari di partita IVA. Non rileva il corrispettivo derivante dall’eventuale successiva cessione del bene strumentale.
Inoltre, il limite di 15.000 euro va riferito all’intero triennio precedente e non va ragguagliato ad anno.

All’importo di 15.000 euro occorre far riferimento, pertanto, anche nell’eventualità che l’attività sia iniziata da meno di tre anni.

Ai fini della verifica delle predette condizioni si precisa che:
•  per i beni strumentali solo in parte utilizzati nell’ambito dell’attività di impresa o di lavoro autonomo si considera il 50% dei relativi corrispettivi;
• i beni strumentali ad uso promiscuo (autovetture e telefonini) rilevano, ai fini della determinazione del valore complessivo degli acquisti di beni strumentali (15.000 euro), in misura pari al 50% dei relativi corrispettivi, al netto dell’IVA;
•  rilevano anche i canoni di locazione (compresi quelli pagati per l’affitto dell’immobile in cui si svolge l’attività) e di noleggio corrisposti; mentre non rilevano i beni posseduti in comodato d’uso gratuito;
• in caso di utilizzo di un bene strumentale mediante un contratto di leasing, concorre l’importo dei canoni di leasing corrisposti nel triennio solare precedente;
• ai fini della determinazione del limite dei 15.000 euro, non devono essere presi in considerazione taluni costi riferibili ad attività immateriali, come quello sostenuto per l’avviamento o altri elementi immateriali comunque riferibili all’attività, che non si caratterizzano per il loro concreto utilizzo nell’ambito dell’attività d’impresa o di lavoro autonomo;
• nel limite dei 15mila euro di beni strumentali nel triennio precedente, va considerato il corrispettivo complessivamente pagato, anche nel caso in cui, per l’acquisizione del bene, si sia beneficiato di un contributo a fondo perduto in conto impianti;
• il triennio precedente a cui far riferimento è quello solare, a prescindere dall'effettiva operatività del soggetto; pertanto, un'impresa che ha aperto partita IVA nel 2005 ma ha  avviato l'attività solo l'anno successivo, volendo accedere al regime semplificato nel 2008, dovrà conteggiare nel limite dei 15mila euro i beni strumentali acquistati nel triennio 2005-2007, compresi quindi quelli del 2005, anno in cui risultava ancora inattiva;
• al fine della verifica dei requisiti di accesso al regime dei minimi, i contribuenti che si avvalgono di strutture polifunzionali devono distinguere, secondo criteri oggettivi, i costi sostenuti per acquisire la disponibilità di beni strumentali, da quelli sostenuti per godere di servizi connessi allo svolgimento dell’attività. Il criterio oggettivo determinante è la qualificazione delle prestazioni effettuata dalle parti in sede contrattuale; in particolare, qualora fosse pattuito un corrispettivo unico al fine della verifica del requisito relativo ai beni strumentali, occorre considerare l’intero costo sostenuto nel triennio precedente. Diversamente rileva il solo costo sostenuto a titolo di locazione o di noleggio qualora dal contratto sia possibile una sua distinta quantificazione;
• nel caso in cui più professionisti si dividano un unico appartamento, ma il contratto di locazione e quelli relativi alle utenze siano stipulati da uno solo di essi, il quale riaddebita detti costi agli altri professionisti, al fine di verificare il rispetto del requisito dei beni  strumentali, occorre far riferimento al costo che risulta effettivamente sostenuto da ciascun contribuente. Dunque, per il professionista che risulta intestatario del contratto di locazione   rileva il canone corrisposto al locatore al netto del canone riaddebitato ai professionisti subconduttori. Per i subconduttori, rileva la quota corrisposta al sublocatore a titolo di riaddebito dei costi;
•  nell’ipotesi di donazione d’azienda con prosecuzione dell’attività in regime di continuità dei valori fiscali, il donatario continua a svolgere senza soluzione di continuità la stessa attività del donante. Pertanto, ai fini della verifica delle condizioni di accesso al regime, rilevano gli acquisti di beni strumentali effettuati dal donante nel triennio precedente a quello di entrata nel regime da parte del donatario.

I contribuenti che non possono fruire del regime dei minimi
In linea generale, sono esclusi dal regime i contribuenti non residenti che svolgono l’attività nel territorio dello Stato e coloro che si avvalgono di regimi speciali di determinazione dell’IVA quali:
• Agricoltura e attività connesse e pesca artt. 34 e 34-bis del D.P.R. n. 633/1972
• Vendita sali e tabacchi art. 74, primo comma del D.P.R. n. 633/1972
• Commercio dei fiammiferi
• Editoria
• Gestione di servizi di telefonia pubblica
• Rivendita di documenti di trasporto pubblico e di sosta
• Intrattenimenti, giochi e altre attività di cui alla tariffa allegata al D.P.R. n. 640/1972 art. 74, sesto comma del D.P.R. n. 633/1972
• Agenzie di viaggi e turismo art. 74-ter del D.P.R. n. 633/1972
• Agriturismo art. 5, comma 2, della legge 413/1991
• Vendite a domicilio art. 25-bis, comma 6, del D.P.R. n. 600/1973
• Rivendita di beni usati, di oggetti d’arte, d’antiquariato o da collezione art. 36 del D.L. n. 41/1995
• Agenzie di vendite all’asta di oggetti d’arte,
• antiquariato o da collezione art. 40-bis del D.L. n. 41/1995.

Sono, inoltre, esclusi coloro che, in via esclusiva o prevalente, effettuano operazioni di cessione di fabbricati o porzioni di fabbricato e terreni edificabili, ovvero di mezzi di trasporto nuovi.
Non rientrano tra i contribuenti minimi coloro che, pur esercitando attività d’impresa o artistica o professionale in forma individuale, partecipano, nel contempo, a società di persone, ad associazioni professionali, costituite in forma associata per l’esercizio della professione, o a società a responsabilità limitata a ristretta base proprietaria, che hanno optato per la trasparenza fiscale.

Il riferimento alla contestualità per la verifica della causa ostativa impedisce di accedere al regime a coloro che detengono partecipazioni in costanza di applicazione del regime. Per tanto, è possibile accedere al regime solo nelle ipotesi in cui la partecipazione sia stata ceduta prima del 31 dicembre 2007.

Solo i produttori agricoli, qualora esercitino l’attività nei limiti dell’articolo 32 del D.P.R. n. 917/1986,ancorché assoggettati ai fini IVA al regime speciale di cui all’articolo 34 del D.P.R. n. 633/1972, possono avvalersi del regime dei contribuenti minimi con riguardo alle altre attività di impresa arti e professioni eventualmente svolte.

Se invece all’attività agricola, produttiva di reddito d’impresa, si applica il regime ordinario dell’IVA, il contribuente in presenza dei requisiti dovrà applicare (salvo opzione) il regime dei contribuenti minimi sia all’attività agricola che per le ulteriori attività d’impresa arte o professione eventualmente esercitate.

Tuttavia il contribuente può scegliere di non applicare il regime dei minimi e, quindi, di determinare il reddito seguendo le disposizioni del TUIR ed in particolare di applicare le specifiche regole dettate dall’articolo 56, comma 5, e 56-bis. In tal caso, la scelta per l’applicazione delle regole del testo unico, con la conseguente esclusione dal regime dei minimi, varrà anche per le ulteriori attività di impresa, arte o professione esercitate. Anche l’attività di agriturismo può rientrare nel regime dei minimi nel caso in cui il contribuente opti per l’applicazione dell’IVA nei modi ordinari.

Rossella Galli
xgalli@tiscali.it

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