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Tempo di dichiarazioni: tutte le detrazioni per il 2009

Anche se siamo in ritardo per la compilazione della dichiarazione dei redditi ritengo sia utile ribadire le varie detrazioni in essere al fine di rendersi conto se ne abbiamo usufruito a pieno oppure se dobbiamo compilare l’Unico integrativo per ottenere un maggior credito o un minor debito

di Rossella Galli 25 giu 2009 ore 10:15
Le varie leggi emanate a fine 2008 in materia fiscale, il cosiddetto "decreto anticrisi" (DL 185/08), la legge Finanziaria 2009 (legge 203/08), e il "decreto milleproroghe" (DL 207/08), hanno sostanzialmente confermato  per il 2009 le detrazioni inerenti gli interventi sulla casa, spese per asili nido e per abbonamenti al trasporto pubblico. Rimangono anche attive molte delle detrazioni introdotte da Finanziarie precedenti che hanno definitivamente integrato il relativo testo di legge (D.p.r. 917/86).

Detrazione 36% su ristrutturazioni. Le Finanziarie 2008 e 2009 hanno prorogato questo bonus fiscale fino a tutto il 2011. Ricordiamo che si tratta di una detrazione fiscale sulle spese sostenute per la ristrutturazione della casa, con tetto massimo di 48.000 euro per unita' immobiliare. Le condizioni per usufruirne sono rimaste invariate rispetto a quelle valide per il 2007, e rimane valida la possibilità,reintrodotta dal 2008, di utilizzare il bonus anche in caso di acquisto di un edificio ristrutturato o in corso di ristrutturazione.

Detrazione 55% su interventi per il risparmio energetico. La Finanziaria 2008 ha prorogato a tutto il 2010 i benefici fiscali introdotti dalla Finanziaria 2007 per gli interventi di riqualificazione energetica degli edifici. Si tratta di detrazioni fiscali del 55% inerenti vari tipi di interventi che consentano un risparmio energetico.

Le detrazioni, applicabili in sede di dichiarazione dei redditi sull'Irpef lorda dovuta, riguardano:
  1. spese di riqualificazione energetica di edifici esistenti sostenute entro il 31/12/2010, documentate, per interventi che consentano un risparmio energetico annuale - sull'energia primaria per il riscaldamento - di almeno il 20% rispetto ai valori di legge;
  2. spese per strutture opache verticali (pareti), orizzontali (tetti e pavimenti) e finestre comprensive di infissi sostenute entro il 31/12/2010, documentate, relative ad interventi su edifici esistenti, parti di edifici esistenti o unita' immobiliari, consistenti nella coibentazione (isolamento termico);
  3. spese per istallazione di pannelli solari per la produzione di acqua calda per usi domestici ed industriali;
  4. spese per la sostituzione di impianti di climatizzazione invernale con impianti dotati di caldaie a condensazione.
Detrazione rette asili nido. Sono detraibili le spese sostenute nel corso del 2008 dai genitori, documentate, per il pagamento di rette relative alla frequenza di asili nido (sia comunali che privati) di bambini di eta' compresa tra i tre mesi e i tre anni.

Detrazione abbonamento trasporto pubblico. Sono detraibili le spese sostenute per l'acquisto degli abbonamenti ai servizi di trasporto pubblico locale, regionale e interregionale. La detrazione spetta anche se la spesa e' stata sostenuta dai familiari a carico.

Detrazione interessi mutui. È applicabile nei casi in cui venga acquistato un immobile che entro un anno venga adibito ad abitazione principale. L 'acquisto deve avvenire nei 12 mesi antecedenti o successivi alla data di stipula del contratto di mutuo. Per gli immobili locati, invece, deve risultare notificato l'atto di sfratto entro tre mesi dall'acquisto (stante la condizione ulteriore che l'immobile sia adibito ad abitazione principale entro un anno dal rilascio).  La detrazione si applica in sede di dichiarazione dei redditi per una quota del 19% degli interessi ed oneri. Dal 2008 (quindi dalle dichiarazioni presentate nel 2009) il nuovo tetto massimo di interessi e oneri su cui calcolare la detrazione e' di 4.000 euro, per un massimo detraibile di 760 euro annui (19% di 4.000).

Detrazioni affitto. Agli inquilini di qualsiasi tipo di contratto di affitto stipulato o rinnovato per la casa adibita ad abitazione principale ai sensi della legge 431/98 spettano queste detrazioni:
  1. euro 300, se il reddito complessivo non supera euro 15.493,71;
  2. euro 150, se il reddito complessivo supera euro 15.493,71 ma non euro 30.987,41.
Detrazioni per i giovani inquilini. Ai giovani di eta' compresa tra i 20 ed i 30 anni che stipulano un contratto di locazione ai sensi della legge 431/98 per una casa da adibire ad abitazione principale diversa da quella dei genitori o di coloro a cui sono affidati, spetta una detrazione per i primi tre anni di locazione di euro 991,65 se il reddito complessivo non supera lire euro 15.493,71.

Detrazione per i contratti di affitto di case adibite ad abitazione principale da parte di lavoratori dipendenti che abbiano trasferito o trasferiscono la propria residenza nel comune di lavoro o in uno di quelli limitrofi nei tre anni antecedenti quello di richiesta della detrazione, a condizione che l'abitazione sia situata nel nuovo comune di residenza, a non meno di 100 chilometri di distanza dal precedente e comunque al di fuori della propria regione. A questi spetta una detrazione per i primi tre anni di:
  1. euro 991,65 se il reddito complessivo non supera lire euro 15.493,71;
  2. euro 495,80 se il reddito complessivo supera euro 15.493,71 ma non euro 30.987,4.
Detrazione per studenti fuori sede. E' riconosciuta agli studenti che frequentano universita' in un comune diverso da quello di residenza (distante da quest'ultimo almeno 100 km e comunque in una provincia diversa) relativamente ai canoni di locazione di abitazioni poste nel comune ove ha sede l'universita' stessa, derivanti da contratti di affitto stipulati ai sensi della legge 431/98 oppure da contratti di ospitalita' o dagli atti di assegnazione in godimento o locazione stipulati con enti per il diritto allo studio, universita', collegi universitari legalmente riconosciuti, enti senza fine di lucro e cooperative.

Detrazione provvigione mediatori. A partire dal 2007 sono detraibili i compensi pagati ai mediatori immobiliari per l'acquisto dell'abitazione principale. Se l'acquisto e' effettuato da piu' proprietari la detrazione deve essere ripartita in ragione della percentuale di proprieta'. Per fruire della detrazione devono essere rispettate le disposizioni introdotte dal cosiddetto Decreto Bersani (d.l.223/06, diventato legge 248/2006) riguardo al rogito, ovvero l'obbligo di riportare sullo stesso l'entita' dei compensi pagati e i dati fiscali del mediatore.

Detrazione palestra ragazzi. Sono detraibili le spese sostenute per l'iscrizione annuale e abbonamento di ragazzi di età compresa tra 5 e 18 anni ad associazioni sportive, palestre, piscine ed altre strutture ed impianti sportivi destinati alla pratica sportiva dilettantistica. La detrazione e' del 19% delle spese per un importo non superiore a 210 euro.

Detrazione acquisto farmaci. Sono detraibili le spese di acquisto di:
  1. medicinali con obbligo di prescrizione (ricetta da conservare insieme allo scontrino "parlante") oppure di fascia C (quelli detti "da banco", per i quali puo' bastare, oltre allo scontrino, un'autocertificazione);
  2. prodotti omeopatici (equiparati ai medicinali dal Ministero della sanita' ai sensi del d.lgs.178/81);
  3. occhiali da vista, lenti a contatto e relativi liquidi;
  4. attrezzature sanitarie (aerosol, macchine per misurare la pressione, aghi, siringhe, etc.);
  5. prodotti veterinari;
  6. specialita' elencate nel decreto del Ministero della sanita' n. 332/1999 relative a mezzi ausiliari di un organo carente o menomato (esempio: pannoloni per incontinenti).
E' detraibile il 19% della spesa che eccede la franchigia di 129,11.
Per i farmaci veterinari, stante la suddetta franchigia, il massimo detraibile e' 387,34 euro.
La novita' in vigore dal 2008 e' che per usufruire di questa detrazione ci si deve munire di una fattura o di uno scontrino riportanti la natura, qualita' e quantita' dei medicinali acquistati, oltre che il codice fiscale dell'acquirente (il cosiddetto "scontrino parlante" che dovra' essere specificatamente richiesto al farmacista fornendogli il proprio codice fiscale).

Detrazione aggiuntiva per famiglie numerose. Per le famiglie con almeno quattro figli a carico e' prevista una detrazione aggiuntiva rispetto a quelle gia' previste per i famigliari a carico dalla legge (Dpr 917/86 art.12), cumulabile con le stesse.

Al fine di sfatare ogni dubbio ribadiamo che sono esonerati dalla redazione della dichiarazione chi nel 2008 ha percepito solo redditi di lavoro dipendente o di pensione corrisposti da un unico sostituto d’imposta che ha effettuato le ritenute di acconto – o redditi di lavoro dipendente corrisposti da più soggetti ma certificati dall’ultimo sostituto d’imposta che ha effettuato il conguaglio – e dell’abitazione principale e sue pertinenze (il box o la cantina). E chi ha solo redditi derivanti esclusivamente da rapporti di collaborazione coordinata e continuativa e contratti a progetto, intrattenuti anche con più sostituti d’imposta, se interamente conguagliati. Fanno eccezione le collaborazioni amministrativo-gestionali, non professionali, con società e associazioni sportive dilettantistiche. Chi ha solo redditi soggetti a ritenuta alla fonte a titolo di imposta (ad esempio, per attività sportive dilettantistiche fino a 28.158,28 euro o interessi su c/c bancari o postali) o soggetti a imposta sostitutiva (su Bot e altri titoli pubblici). Per chi ha solo redditi da pensione, di terreni fino a 185,92 euro e dell’abitazione principale, l’obbligo a dichiarare scatta oltre i 7.500 euro. Per i soli redditi fondiari scatta oltre i 500 euro. Non ci sono limiti per chi ha solo redditi dei fabbricati derivanti esclusivamente dall’abitazione principale ed eventuali pertinenze. Inoltre non è obbligato alla dichiarazione chi ha un reddito complessivo, al netto dell’abitazione principale e relative pertinenze, fino a: 8.000 euro, con un reddito di lavoro dipendente o assimilato per un periodo di lavoro non inferiore all’anno e senza ritenute; 7.500 euro, compreso l’assegno periodico corrisposto dal coniuge, quello per il mantenimento dei figli; 7.500 euro, tra cui una pensione per almeno un anno e senza ritenute; 7.750 euro, cui concorre un reddito di pensione per almeno un anno, se il contribuente ha almeno 75 anni e il sostituto d’imposta non ha operato ritenute; 4.800 euro, cui concorre uno dei redditi assimilati a lavoro dipendente per i quali la detrazione non è rapportata al periodo di lavoro (per esempio, i compensi per l’attività libero-professionale intramoenia dei dipendenti del Servizio sanitario nazionale e i redditi di attività commerciali non esercitate professionalmente o di lavoro autonomo non abituali). Non è obbligatoria per chi ha solo redditi esenti: pensioni di guerra e pensioni privilegiate ordinarie per i militari di leva; pensioni, indennità (anche l’accompagno) e assegni erogati dal ministero dell’Interno a ciechi civili, sordomuti e invalidi civili; sussidi a favore degli hanseniani; pensioni sociali; borse di studio universitarie; rendite Inail per invalidità permanente o morte; compensi per attività sportive dilettantistiche fino a 7.500 euro.

Possono dichiarare i redditi 2008 con il 730.  I contribuenti che nel 2009 sono:
  1. lavoratori dipendenti e pensionati;
  2. soggetti che percepiscono indennità sostitutive di reddito di lavoro dipendente, come il trattamento di integrazione salariale o l’indennità di mobilità;
  3. soci di cooperative di produzione e lavoro, di servizi, agricole e di prima trasformazione dei prodotti agricoli e di piccola pesca;
  4. sacerdoti della Chiesa cattolica;
  5. giudici costituzionali, i parlamentari nazionali, i titolari di altre cariche pubbliche elettive, quali i consiglieri regionali, provinciali, comunali;
  6. impegnati in lavori socialmente utili;
  7. produttori agricoli esonerati dalla presentazione della dichiarazione dei sostituti d’imposta, Irap e Iva;
  8. lavoratori con contratto di lavoro a tempo determinato inferiore all’anno che presentano il 730 al sostituto d’imposta, se il rapporto di lavoro dura almeno da aprile a luglio 2009; a un Caf o a un professionista abilitato, se il rapporto di lavoro dura almeno da giugno a luglio 2009 e se si conoscono i dati del sostituto che effettua il conguaglio;
  9. personale della scuola con contratto di lavoro a tempo determinato, se il contratto dura almeno da settembre ’08 a giugno ’09;
  10. lavoratori con solo redditi da collaborazione coordinata e continuativa almeno nel periodo giugno-luglio 2009, che conoscono i dati del sostituto che effettuerà il conguaglio;
  11. rappresentanti o tutori di persone incapaci, compresi i minori, per i redditi di questi, se per questi contribuenti ricorrono le condizioni per il 730. 
Negli altri casi, chi ha l’obbligo della dichiarazione utilizzerà Unico 2009 Persone fisiche.

Con il 730 si possono dichiarare i redditi: di lavoro dipendente e assimilati; dei terreni e dei fabbricati;di capitale; di lavoro autonomo per i quali non è richiesta la partita Iva; alcuni dei redditi diversi; alcuni dei redditi assoggettabili a tassazione separata.

Il 730 va presentato entro il 30 aprile compilato e sottoscritto, insieme alla busta chiusa con il modello 730-1 per la destinazione dell’8 e del 5 per mille dell’Irpef (il modello va presentato anche se non compilato). La documentazione tributaria non deve essere presentata. Oppure entro il 31 maggio al Caf o al professionista abilitato si può essere presentare il modello già compilato (prestazione gratuita) o chiedere assistenza (si paga). La documentazione deve essere prodotta: nel primo caso per consentire la verifica di conformità dei dati esposti nella dichiarazione e del rispetto delle disposizioni per detrazioni, deduzioni, crediti d’imposta e scomputo delle ritenute d’acconto; nel secondo per la compilazione. Con il 730 i coniugi possono presentare la dichiarazione dei redditi in forma congiunta, purché almeno uno abbia i requisiti per utilizzare il modello. Non possono farlo invece se uno dei due nel 2008 ha redditi non dichiarabili con il 730 ovvero se è tenuto a presentare il modello Unico 2009 Persone fisiche.

Per l’Unico 2009 la prima scadenza era il 16 giugno, mentre per chi è soggetto a studio di settore la prima scadenza è il 6 luglio, altrimenti si possono versare entro il 16 luglio per i primi o entro il 6 agosto per i secondi con una maggiorazione minima dello 0,4%.
Per i secondi acconti se ne riparlerà a novembre.

Per qualsiasi chiarimento o consiglio, scrivetemi!

Rossella Galli
xgalli@tiscali.it
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