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I segreti del TFR in busta paga

L’art. 6 del Disegno della Legge di Stabilità per il 2015 affronta gli aspetti fiscali-contributivi del TFR in busta paga. La norma mira a dare liquidità ai cittadini, ma aumenta le tasse.

di Antonello Scrimieri 28 ott 2014 ore 11:43

In questi giorni, il Governo Renzi, dopo aver ricevuto la bollinatura della Ragioneria di Stato, si accinge a portare all’attenzione della Camera il disegno della Legge di Stabilità. La bozza contiene importanti modifiche sulla tassazione dei lavoratori dipendenti, sulla tassazione dei regimi agevolati e sugli incentivi alle famiglie.

COSA DICE LA NORMA
Il Consiglio dei Ministri ha previsto che per i lavoratori dipendenti che, vorranno optare per la liquidazione del TFR mensilmente in busta paga, si perderanno i vantaggi attuali della tassazione separata. Per questi soggetti è prevista la tassazione ordinaria, sulle somme del TFR ricevute periodicamente, in base alle aliquote progressive dell’IRPEF, con l’aggiunta delle relative addizionali regionali e comunali. Il TFR così erogato farà cumulo con le retribuzioni ordinarie percepite dai lavoratori che per effetto dell’aumento del reddito complessivo vedranno ridursi le detrazioni d’imposta da lavoro dipendente e le detrazioni per gli eventuali familiari a carico, infine vedranno un incremento del reddito rilevante per la determinazione dell’ISEE. Non vi sarà alcun effetto, invece, al fine del calcolo del bonus degli 80 euro previsto dal Decreto 66/2014. Il Legislatore ha espressamente previsto che il TFR liquidato in busta paga non è imponibile ai fini previdenziali, per cui le somme erogate non rientreranno nella base imponibile per il calcolo dei contributi dovuti all’INPS.

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TFR IN BUSTA PAGA: I DESTINATARI
La norma in esame è destinata ai lavoratori dipendenti del settore privato, ad eccezione di quelli domestici e agricoli, che abbiano un rapporto di lavoro in essere da almeno sei mesi presso il medesimo datore di lavoro. Qualora vi sia questo presupposto, il lavoratore potrà richiedere la liquidazione diretta della quota che matura mensilmente del trattamento di fine rapporto, c.d. TFR. Queste somme sono previste in via sperimentale, per il periodo compreso tra l’1 marzo 2015 e il 30 giugno 2018; diverranno parte integrativa della retribuzione, attraverso la manifestazione di volontà del lavoratore, che, qualora la eserciti, è irrevocabile fino al termine del 30 giugno 2018. Questa facoltà è esclusa ai lavoratori di aziende sottoposte a procedure concorsuali o dichiarate in crisi secondo le normative vigenti.

PREGI E DIFETTI DEL PROVVEDIMENTO
Lo scopo del TFR in busta paga è quello di aumentare la liquidità del lavoratore, con la speranza di stimolare i consumi e conseguentemente la ripresa economica del Paese. Questo incremento però riserva diversi effetti negativi per il lavoratore. L’incremento reddituale elimina quel tesoretto che ogni lavoratore ha a disposizione al momento del pensionamento necessario ad affrontare la terza età in maniera decorosa. Inoltre le somme distribuite ai lavoratori vengono sottratte alle imprese che le avrebbero potute investire per migliorare i propri prodotti e servizi, ovvero le avrebbero potute utilizzare per creare nuova occupazione.

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LA TASSAZIONE DEL TFR IN BUSTA PAGA
Ad oggi, ai sensi degli artt. 17 e 19 del TUIR, la corresponsione del TFR al termine del rapporto di lavoro è soggetta a tassazione separata, al fine di evitare gli effetti penalizzanti di una tassazione IRPEF progressiva in relazione ad un reddito a formazione pluriennale. Il nuovo TFR concorrendo alla formazione del reddito complessivo, sarà tassato con le aliquote IRPEF progressive. In sostanza con l’aliquota marginale derivante dallo scaglione in cui si colloca il limite di reddito ordinario del lavoratore. Inoltre rileviamo che con il passaggio da reddito a tassazione separata a reddito a tassazione ordinaria il nuovo TFR dovrà essere assoggettato anche alle addizionali IRPEF regionali e comunali, le quali, in relazione al 2015, potrebbero arrivare ad un massimo complessivo del 4,43%. Questo valore è dato dalla somma del 3,33% dell’addizionale regionale massima, cui può aggiungersi un altro 0,3% in caso di Regioni in deficit sanitario, cui si può sommarSI lo 0,8% di addizionale comunale massima.

LA TASSAZIONE SULLA RIVALUTAZIONE DEL TFR
Infine l’ultima nota dolente della riforma è destinata a tutti i restanti lavoratori che non vorranno il TFR in busta paga. Per questi soggetti la nuova disciplina ha previsto l’aumento dall’11% al 17% dell’imposta sostitutiva applicata sulla rivalutazione annuale del TFR, in relazione alle rivalutazioni decorrenti dal l’1 gennaio 2015.

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