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Lo scudo fiscale

I tratti principali del provvedimento, le differenze rispetto ad altri simili. Ancora nebulosa l’applicazione

di Rossella Galli 29 lug 2009 ore 10:11
Il Decreto Legge n. 350 del 25 settembre 2001 e successive modifiche ha istituito lo strumento dello scudo fiscale, con esso il legislatore ha inteso consentire a taluni soggetti residenti in Italia di regolarizzare ricchezze detenute all’estero, intendendosi con estero qualsiasi Paese comunitario e non. Sono ritenuti beni detenuti all’estero anche le somme o i valori depositati presso filiali estere di banche o di altri intermediari italiani.

L’emendamento presentato in questi giorni alla Camera sullo scudo fiscale per la regolarizzazione dei capitali illecitamente esportati all'estero è la terza trance, che avrà inizio dal 15 settembre prossimo.

L'imposta si applica su un rendimento lordo "presunto" delle attività del 2% annuo per i cinque anni precedenti il rimpatrio o la regolarizzazione "con un'aliquota sintetica del 50% per anno comprensiva di interessi e sanzioni e senza diritto allo scomputo di eventuali o crediti", così recita il testo dell'emendamento.

Le attività finanziarie e patrimoniali che potranno ricadere nella disciplina dello scudo sono quelle "detenute almeno al 31 dicembre 2008 e rimpatriate ovvero regolarizzate a partire dal 15 settembre 2009 e fino al 15 aprile 2010".

L'emendamento aggiunge che sono esclusi dallo scudo fiscale i reati tributari previsti nel decreto legislativo 74/2000 "ad eccezione dei reati di dichiarazione infedele e di omessa dichiarazione". Esclusi tra gli altri anche i delitti di associazione per delinquere di tipo mafioso, di corruzione, concussione, estorsione, sequestro di persona a scopo di estorsione, usura, traffico di armi, persone e droghe.

Non è possibile effettuare valutazioni sul gettito, la relazione tecnica cita "l'assoluta imprevedibilità del numero dei soggetti interessati che potrebbero aderire all'iniziativa" e "l'indeterminabilità della effettiva distribuzione temporale dell'eventuale gettito tra l'anno 2009 e l'anno 2010", la relazione tecnica si limita a precisare che le maggiori entrate derivanti dallo scudo saranno destinate alla "manovra di bilancio per il 2010 e seguenti". 

Rispetto all'amnistia presentata in altri Paesi ci sono però rilevanti differenze, come la protezione assicurata all'evasore tramite l'anonimato e il basso onere della sanatoria.

"Altri Paesi hanno introdotto provvedimenti che favoriscono l'emersione spontanea: Stati Uniti, Francia e Regno Unito. Si tratta di provvedimenti che non prevedono l'anonimato del contribuente e dove l'emersione comporta il pagamento dell'intero ammontare delle imposte, inclusive di interessi", ha detto il governatore della Banca d'Italia Mario Draghi.

Il governatore ha aggiunto che in Usa e Gran Bretagna il vero vantaggio non è tanto economico quanto il fatto che si evitano sanzioni penali.

Formalmente, la sanatoria è consentita a condizione che le attività siano "rimpatriate in Italia da Paesi extra Ue, ovvero regolarizzate o rimpatriate perché in essere in Paesi dell'Unione europea ed in Paesi aderenti allo spazio economico europeo che garantiscono un effettivo scambio di informazioni fiscali in via amministrativa".

Per Gran Bretagna e Lussemburgo, che appartengono all'Unione europea, vale quindi l'opzione regolarizzazione/rimpatrio.  

Chi invece ha esportato capitali in Svizzera, Paese che non aderisce allo spazio economico europeo, dovrà necessariamente rimpatriare le attività.

Ancora nebulosa appare l’applicazione dell’emendamento per cui man mano che la nebbia si dissiperà forniremo maggiori informazioni sulle modalità di applicazione dell’emendamento stesso.

Galli Rossella
xgalli@tiscali.it
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