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Chi paga l’IMU e la TASI il prossimo 16 dicembre

Su Imu e Tasi circolano ancora diversi dubbi. Cerchiamo di capire chi deve pagare, per cosa bisogna pagare e quando possiamo non effettuare il versamento. Una breve guida.

di Antonello Scrimieri 11 dic 2014 ore 12:22

Le imposte sulla casa arrivano al loro ultimo appuntamento del 2014. Una volta compreso quanto c’è da versare, attendiamo la completa riforma sugli immobili, sperando che si possa avere un tributo unico, semplice da comprendere e facile da calcolare.

CHI DEVE PAGARE IMU E TASI
Sono obbligati a fare i conti con l’IMU e la TASI tutti i proprietari di beni immobili presenti nel territorio dello Stato Italiano. Questo obbligo vale anche per i soggetti non residenti.

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SU COSA SI DEVONO PAGARE IMU E TASI
tasse_2L’oggetto di queste imposte è rappresentato dai beni immobili, quali i fabbricati, le aree fabbricabili e i terreni agricoli. Sono comprese nel prossimo adempimento le abitazioni principali. Chiariamo ora brevemente la differenza tra prima casa ed abitazione principale. Il concetto di prima casa è indispensabile ai fini delle agevolazioni per l'imposta di registro. Come dice la parola stessa è prima casa il primo immobile acquistato o ricevuto a qualsiasi titolo da un contribuente. L’abitazione principale è l’immobile posseduto, nel quale il proprietario e il suo nucleo familiare risiedano anagraficamente e dimorino abitualmente. In molti casi questi due figure coincidono. Ciò avviene sempre quando la prima casa è anche l’unico immobile posseduto da un italiano che vi dimora con il suo nucleo familiare.

LE DIFFERENZE TRA IMU E TASI
Distinguiamo ora l’IMU dalla TASI. La prima imposta grava su tutti beni sopra citati ad esclusione degli immobili destinati ad abitazione principale dei contribuenti italiani. La nuova normativa a partire dal 2014 ha escluso definitivamente da questa imposta i fabbricati “necessari” alle famiglie italiane. La seconda imposta, nata per far fronte ai servizi indivisibili del Comune, ha come oggetto proprio le abitazioni principali dei contribuenti, ma alcuni Comuni l’hanno estesa anche agli altri fabbricati. Parlando sempre di TASI, inoltre, sono chiamati al versamento dell’imposta non solo i proprietari di un diritto sul bene ma anche i detentori degli immobili, ovvero coloro i quali utilizzano il bene senza esserne proprietari. Il classico esempio è quello degli inquilini, affittuari e dei comodatari. In questo caso questi detentori dovranno leggere attentamente la delibera comunale. Molti Comuni hanno deciso di applicare la TASI solo sull'abitazione principale, escludendo in sostanza la categoria dei detentori. Nel caso in cui il detentore, obbligato a pagare la TASI, utilizzi l’immobile per un periodo inferiore a sei mesi, l'intera imposta sarà dovuta solo dal proprietario.

CASI PARTICOLARI
1) La norma generale esenta da IMU le abitazioni principali, salvo che le stesse non vengano classificate come immobili di lusso, e cioè quelle che catastalmente rientrano nelle categorie A1, A8 e A9.

2) Se il proprietario di un immobile risiede in un’altra casa detenuta in locazione, sull'immobile posseduto senza residenza dovranno essere versate le imposte con l'aliquota e le disposizioni delle seconde case.

3) Quando due coniugi non sono separati e hanno residenze anagrafiche diverse in due immobili posseduti e ubicati nello stesso Comune, soltanto un immobile verrà considerato abitazione principale. Se invece le residenze sono in due città diverse entrambe potranno avere l’agevolazione prevista per l'abitazione principale.

4) Nel caso di divorzio o separazione non vale la regola generale della proprietà. Il soggetto passivo di imposta diventa l’assegnatario dell'immobile che costituiva la dimora coniugale. L’assegnazione del bene deve avvenire per effetto di un provvedimento del giudice. L’assegnatario del bene avrà le agevolazioni previste per l’abitazione principale e di conseguenza tutti gli obblighi di versare le imposte.

5) Nel caso precedente le regole TASI non si comportano di pari passo con le regole IMU. La normativa non prevede una regola specifica per gli immobili assegnati in sede di separazione o divorzio. Per questo motivo ai fini TASI, valgono le regolare ordinarie di proprietario e detentore se il Comune lo prevede espressamente. L'imposta sarà dovuta, per la quota del possessore, da parte dell'effettivo titolare del bene, mentre l'assegnatario, qualora non abbia alcun diritto reale sull'immobile, verserà la quota del detentore. In assenza di specifiche previsioni all’interno delle delibere comunali, l'immobile assegnato al coniuge separato o divorziato, dovrà essere trattato con le regole applicabili per l'abitazione principale.

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