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IMU 2012: tutto quello che c’è da sapere

Un vademecum per chiarire come si applicherà la nuova imposta municipale unica e quali sono i soggetti coinvolti nella nuova normativa. Molte aliquote comunali ancora da definire

di Mattia Baglieri 4 apr 2012 ore 15:09

Sta scompaginando le road map per l’approvazione dei bilanci degli enti locali e disorientando i CAF (Centri di assistenza fiscale), la nuova normativa dell’IMU (Imposta Municipale Unica) introdotta con il decreto Salva Italia (n. 201 del 6 dicembre 2011) già a partire dal 2012. Provvediamo con un vademecum a chiarire meglio come si applicherà la nuova imposta e quali sono i soggetti coinvolti nella nuova normativa.

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L’allarme dei CAF riguarda la mancanza di indicazioni dell’esecutivo a tutela degli oltre 17 milioni di italiani che si rivolgono ogni anno a questi centri per essere coadiuvati nella compilazione della Dichiarazione annuale dei redditi. Stante che ancora ad oggi molti comuni devono approvare le aliquote dell’imposta municipale, i Caf, in una lettera inviata al Sottosegretario all’Economia Vieri Ceriani chiedono che il Governo si pronunci o per un differimento dei termini dei pagamenti della prima rata (16 giugno) oppure per l’applicazione delle mere aliquote di base.

Anche l’ANCI (Associazione Nazionale dei Comuni Italiani) ha chiesto al Governo alcuni chiarimenti soprattutto riguardo all’edilizia popolare (dal decreto approvato pare che i Comuni debbano provvedere essi stessi al pagamento delle aliquote per l’edilizia popolare). Il 29 marzo, in seguito all’incontro del Presidente dell’ANCI con l’esecutivo, il Presidente ANCI Graziano Delrio ha dichiarato: “Riguardo al Capitolo relativo all’IMU abbiamo ottenuto che i Comuni possano redigere i bilanci sulla base delle stime in entrata calcolate dal Tesoro, il che risolve una serie di difficoltà. Inoltre, sull’esenzione dell’IMU per l’edilizia popolare, abbiamo ottenuto da subito la disponibilità del Governo a coprire 200 dei 360 milioni necessari, con un impegno a cercare la copertura degli ulteriori 160 milioni entro il passaggio alla Camera del DL Semplificazioni, presumibilmente tra 15 giorni”.

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Dal canto suo, il Presidente dell’ASSPI (Associazione Nazionale Piccoli Proprietari Immobiliari), Alfredo Zagatti ha rincarato: “C’è una modifica che va assolutamente introdotta nel Decreto Monti e riguarda l’IMU sugli immobili locati, in particolare quelli locati a canone concordato.

L’attuale norma prevede anche per chi affitta (con qualsiasi tipo di contratto) l’aliquota del 7,6 per mille come per tutti gli immobili non destinati ad abitazione principale. Scompare quindi il dimezzamento dell’aliquota che era previsto per gli immobili locati nel precedente Decreto istitutivo dell’IMU. E’ semplicemente prevista la facoltà, non l’obbligo, per i Comuni di applicare un’aliquota agevolata del 4 per mille. (Così come è prevista la facoltà di elevarla fino al 10,6 per mille)”.

Ma che cos’è questa nuova imposta patrimoniale? Come si applica? Chi è tenuto al pagamento?
L’IMU è un’imposta patrimoniale che si applica sul valore degli immobili posseduti. Introdotta con il decreto legislativo sul Federalismo fiscale (n. 23 del 2011) avrebbe dovuto applicarsi a partire dal 2014 al posto dell’ICI. La sua entrata in vigore è stata, invece, anticipata al 2012, con forti modifiche rispetto al testo originario (nell’originale, infatti, l’imposta vedeva nei comuni i beneficiari principali). In particolare il decreto cd. “Salva Italia” (n. 201 del 6 dicembre 2011, art. 13, concernente “Anticipazione sperimentale dell’imposta municipale propria”) ha previsto che all’atto del pagamento dell’imposta, una quota significativa della stessa (metà dell’aliquota base, tranne che sulla prima casa) vada versata allo Stato.

Come per l’ICI, sono soggetti al pagamento della nuova imposta patrimoniale: i fabbricati (intendendosi ogni distinta unità accatastata), i terreni agricoli, le aree fabbricabili. Tutte le persone fisiche o giuridiche che siano possessori in forza di diritto di proprietà, usufrutto, uso, abitazione, superficie, enfiteusi devono provvedere al pagamento dell’IMU.

L’imposta si pagherà in due rate di pari importo
: entro il 16 giugno è previsto il versamento della prima rata, entro il 16 dicembre il saldo. Poiché questi limiti temporali per l’anno in corso cadono durante un week end, i termini per il 2012 sono: il 18 giugno e il 17 dicembre.

Ogni contribuente dovrà informarsi presso il Comune in cui è possessore al fine di conoscere le aliquote applicate, le detrazioni, le riduzioni e le agevolazioni eventualmente deliberate dai consigli comunali con delibera da adottare entro il termine di adozione del Bilancio di previsione (normalmente il 31 dicembre di ogni anno per il successivo anno). Per l’anno 2012 i termini per l’adozione del Bilancio sono stati prorogati sino al 30 giugno.


Altro elemento da sottolineare è che la prima casa non è più esente dall’IMU (mentre era stata esentata dal pagamento dell’ICI dal 2008). Pertanto dovranno provvedere al pagamento dell’IMU tutti gli immobili precedentemente esonerati in base alle norme speciali contenute nel decreto del 2008 emanato dal Governo Berlusconi Quater.

Il Decreto c.d. “Salva Italia” varato dal Governo Monti ha stabilito sia il dovere in capo all’ente locale di riscuotere la nuova risorsa, ma altresì ha stabilito un corrispondente taglio ai trasferimenti erariali. Ciò significa che i Comuni dovranno utilizzare il gettito dell’IMU sulla prima casa (ad aliquota base) per coprire il taglio ai trasferimenti dal Tesoro verso gli enti locali. Anche se formalmente è il Comune che incassa l’IMU, in sostanza l’imposta non avrà un carattere “aggiuntivo”, ma solo “sostitutivo”. L’accertamento dei pagamenti, le riscossioni coattive e le sanzioni saranno curati direttamente dall’ente locale in cui si è possessori, anche per quanto concerne la quota dell’imposta dovuta allo Stato centrale.

L’aumento delle rendite catastali collegate con la normativa sulla  nuova IMU produce un aumento rilevante del prelievo immobiliare e consegna ai comuni uno strumento di fiscalità in vero in passato fiaccato dall’esenzione delle abitazioni principali dal pagamento dell’ICI.

Le aliquote base
Il “Salva Italia” ha previsto delle aliquote base di riferimento per tutti i Comuni ed ha stabilito un margine di discrezionalità in capo ad ogni ente locale al fine di fissare aliquote differenziate (nei limiti di compatibilità del Bilancio), entro determinate soglie percentuali.

1) Sulla prima casa l’aliquota base è dello 0,4%. Ogni comune può variarla di 0,2 punti percentuali.

2) Per i fabbricati rurali strumentali, l’aliquota base è dello 0,2%
con possibile riduzione fino allo 0,1 in capo all’ente locale.

3) Per gli altri immobili l’aliquota base è dello 0,76%, il Comune può ridurla o aumentarla di 0,3 punti percentuali. Per gli immobili produttivi e per gli immobili locati il Comune può ridurre l’aliquota fino ad un valore limite inferiore pari a 0,4%. Se si tratta di cd. Immobili merce (fabbricati per la vendita ed invenduti) tale aliquota può essere ridotta allo 0,38%.

Per l’abitazione adibita a propria abitazione principale (sede della dimora abituale e residenza anagrafica del soggetto) il contribuente ha diritto all’applicazione:

a) dell’aliquota ridotta (rispetto alla misura di base, che è pari a 0,76), che è stabilita dal Comune in misura compresa fra 0,2% e 0,6%;

b) della detrazione di legge (pari a 200 euro per immobile);

c) della maggiorazione della detrazione per figli conviventi
(residenti anagraficamente nello stesso nucleo) di età fino a 26 anni: questa maggiore detrazione è pari a 50 euro per ogni figlio, con un massimo di 400 euro (in presenza di 8 figli), fino a concorrenza dell’imposta da pagare.

La base imponibile
Per effettuare il calcolo dell’imposta IMU occorre prima di tutto calcolare la base imponibile delle UIU (Unità Immobiliare Urbana). L’UIU è, secondo definizione, una porzione di fabbricato, un insieme di fabbricati o un fabbricato intero che, nello stato in cui si trova, è di per se stesso in grado di produrre un reddito indipendente.

La base imponibile si ottiene con le seguenti operazioni:

1) Per le UIU iscritte in Catasto: rendita catastale rivalutata del 5% per nuovo moltiplicatore IMU;

2) Per i terreni agricoli: reddito dominicale rivalutato del 25% per nuovo moltiplicatore IMU;

3) Per le aree fabbricabili
la base imponibile è pari al prezzo di mercato delle aree stesse;

4) Per i fabbricati non iscritti in Catasto di categoria D
, interamente posseduti da imprese e distintamente contabilizzati, la base imponibile è il valore risultante dalle scritture contabili, annualmente rivalutato sulla base di appositi indici.

Nel caso di interventi edificatori, di demolizione del fabbricato, di interventi di ristrutturazione, la base imponibile è data dal valore dell’area, senza computare il valore del fabbricato in corso d’opera, fino alla data di ultimazione dei lavori.

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I nuovi moltiplicatori IMU

Fabbricati (UIU accatastate):
categoria A tranne A/10 (ossia tutte le UIU destinate ad uso abitativo): 160
categoria A/10: 80
categoria B: 140
categoria C/1: 55
categoria C2, C6, C7: 160
categoria C/3, C/4, C/5: 140
categoria D (escluso D/5): 60
categoria D/5: 80

Terreni agricoli
Se si tratta di terreni agricoli posseduti da coltivatori diretti e imprenditori agricoli iscritti nella previdenza agricola: 110. Se si tratta di altri terreni agricoli: 130.

Per saperne di più: il testo del Decreto Legge 6 dicembre 2011, n. 201

Mattia Baglieri

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