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Esenzione ticket sanitario: una piccola guida

La recente manovra finanziaria ha reintrodotto il ticket sanitario di 10 euro sulle prestazioni specialistiche e quello di 25 euro per i ricorsi impropri al pronto soccorso. Ma ha confermato l’esenzione per alcune categorie.

di Nicola Marsella 28 lug 2011 ore 10:31
La disciplina dell’esenzione ticket è prevista a livello regionale in base alle disposizioni sulla sanità definite a livello nazionale. Ad ogni modo, sono garantiti a tutti i cittadini (gratuitamente o in compartecipazione) i Livelli Essenziali di Assistenza (LEA) costituiti dai servizi e dalle prestazioni garantiti dal Servizio sanitario nazionale su tutto il territorio nazionale.

Il provvedimento (DPCM 29 novembre 2001) che definisce i Livelli Essenziali di Assistenza, stabilisce le prestazioni erogabili nell’ambito del Servizio sanitario, secondo specifiche indicazioni cliniche e quelle escluse dai livelli e non erogabili in tale ambito; si basa su un accordo tra Stato e Regioni, ma queste ultime possono inserire liberamente nei LEA altre prestazioni (ogni Regione ha la propria copertura assistenziale).
 

Esenzione per malattie croniche e rare

Il D.M. 329/99 e successive modifiche individua 56 malattie e condizioni esenti riferite alle malattie croniche e invalidanti; invece il D.M. 279/2001 indica 284 malattie e 47 gruppi di malattie rare esenti. Le malattie sono definite secondo la Classificazione Internazionale delle Malattie (ICD-9-CM) e quelle che danno diritto all’esenzione secondo i criteri stabiliti dal D.lgs. 124/98 (gravità clinica, grado di invalidità, dati epidemiologici sulla diffusione delle malattie rare nella popolazione).
Il riconoscimento dell’esenzione è ad opera dell’Azienda sanitaria locale (ASL) di residenza dell’assistito che la concede dopo aver esaminato la certificazione della malattia di cui quest’ultimo è affetto. La certificazione può essere rilasciata:

-- 1) per le malattie croniche e invalidanti dalle aziende sanitari locali, dalle aziende ospedaliere, dalle istituzioni sanitarie pubbliche di paesi appartenenti all’Unione europea, da commissioni mediche degli ospedali militari, ecc;
-- 2) per le malattie rare da un presidio della Rete per le MR, individuato dalla Regione per quella specifica malattia o per il gruppo a cui appartiene.

L’esenzione può riguardare più malattie e ad ognuna o gruppo di queste è associato un codice di esenzione. Per quanto riguarda la tipologia delle prestazioni esenti, occorre distinguere le malattie croniche da quelle rare, in quanto per queste ultime si fa riferimento genericamente a tutte quelle prestazioni necessarie per il trattamento e il monitoraggio della malattia rara accertata e per la prevenzione successiva. Le prestazioni specialistiche esenti per le malattie croniche, invece, sono indicate nel regolamento ministeriale, ma non rientra l’assistenza farmaceutica in quanto per quest’ultima occorre tener conto delle norme dello Stato integrate con la disciplina prevista a livello regionale. Infatti, le singole regioni possono prevedere i soggetti esenti dal ticket sui medicinali di fascia A, tra cui quelli affetti da malattia cronica. Si ricorda che i medicinali sono suddivisi anche in fascia A con Nota AIFA (gratuiti solo per i soggetti rientranti nella Nota) o in fascia C (a cui sono soggetti al pagamento anche gli affetti di malattie croniche).

Esenzione per reddito

Il diritto all’esenzione è riconosciuto anche nel caso di soggetto che si trovi nella seguente condizione:

-- 1) reddito del nucleo familiare inferiore a quello previsto dalla normativa vigente, inteso come somma del reddito complessivo, al lordo degli oneri deducibili, risultante dalla dichiarazione dei redditi di ogni singolo componente il nucleo;
-- 2) condizione personale (età minore di 6 anni o maggiore dei 65) o sociale (stato di disoccupazione, titolarità di una pensione minima o sociale).

In merito alle prestazioni esenti, rientrano le prestazioni di diagnostica strumentale, di laboratorio ed altre prestazioni specialistiche garantite dal Servizio sanitario nazionale. Per quanto concerne l’assistenza farmaceutica, si fa riferimento a quanto scritto in precedenza relativamente all’esenzione per malattie croniche e rare.
Secondo le nuove modalità di verifica delle esenzioni per reddito, non ancora in vigore in tutte le Regioni, il medico al momento della prescrizione della ricetta verifica il diritto all’esenzione dell’assistito attraverso il “Sistema Tessera Sanitaria”. Dopo aver controllato la posizione dell’assistito da tale sistema, il medico indica sulla ricetta  il codice dell’esenzione per reddito (codici E01, E03, E04); in caso di esenzione per stato di disoccupazione (codice E02), l’assistito deve autocertificare annualmente la posizione di disoccupato presso l’ASL che rilascia il relativo certificato.
 

Manovra finanziaria: esenzioni confermate 

La recente manovra finanziaria (D.L. 98/2011, convertito con modifiche dalla legge di conversione 111/2011) ha reintrodotto il ticket sanitario di 10 euro sulle prestazioni specialistiche e quello di 25 euro per i ricorsi impropri al pronto soccorso, ma ha confermato l’esenzione per le seguenti categorie:

-- 1) gli esenti per età e reddito (bambini e anziani con redditi familiari sotto i 36.500 euro annuo);
-- 2) i disoccupati, pensionati sociali e pensionati al minimo e i loro familiari a carico, con basso reddito (8.260 euro, aumentato in base al numero dei familiari);
-- 3) i malati cronici e i cittadini affetti da malattie rare in possesso dell’attestato della ASL;
-- 4) gli invalidi civili, di guerra, per lavoro e per servizio.

Le regioni hanno comunque la possibilità di prevedere in alternativa all’introduzione del ticket sanitario di 10 euro altre forme di partecipazione alla spesa sanitaria.

Nicola Marsella
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