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Detrazioni fiscali per i familiari a carico

La normativa italiana per determinate spese sostenute per la nostra salute e dei nostri familiari consente una riduzione di imposta attraverso il sistema delle detrazioni e delle deduzioni

di Antonello Scrimieri 25 giu 2013 ore 12:48
Ai fini fiscali sono considerati familiari fiscalmente a carico i membri della famiglia che nell’anno di riferimento hanno posseduto un reddito complessivo uguale o inferiore a 2.840,51 euro, al lordo degli oneri deducibili.

Gli oneri e spese come ad esempio le spese sanitarie, i premi di assicurazione, le spese per la frequenza di corsi di istruzione secondaria e universitaria, i contributi previdenziali e assistenziali, danno diritto alla detrazione o alla deduzione anche se sono stati sostenuti nell’interesse delle persone fiscalmente a carico.

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Questa detrazione spetta anche se non si usufruisce delle detrazioni per carichi di famiglia, che invece sono attribuite interamente ad un altro soggetto.

Il documento che certifica la spesa deve essere intestato al contribuente o al figlio fiscalmente a carico. In questa ipotesi le spese devono essere suddivise tra i due genitori nella misura in cui sono state effettivamente sostenute. Se i genitori vogliono ripartire le spese in misura diversa dal 50 per cento devono riportare la percentuale di ripartizione nel documento che attesta la spesa. Se uno dei due coniugi è fiscalmente a carico dell’altro, l’intera spesa sostenuta può essere interamente detratta dall’altro coniuge.

Per le spese di istruzione dei propri familiari bisogna indicare le spese di istruzione sostenute nel 2012, anche se riferibili a più anni, compresa l’iscrizione ad anni fuori corso, per la frequenza di corsi di istruzione secondaria, universitaria, tenuti presso istituti o università italiane o straniere, pubbliche o private, in misura non superiore a quella stabilita per le tasse e i contributi degli istituti statali italiani.

Per le spese sostenute dagli studenti universitari iscritti a un corso di laurea di un’università situata in un Comune diverso da quello di residenza per canoni di locazione derivanti da contratti stipulati o rinnovati in base alla legge che disciplina le locazioni di immobili ad uso abitativo come previsto dalla legge 9 dicembre 1998, n. 431, o per canoni relativi ai contratti di ospitalità, nonché agli atti di assegnazione in godimento o locazione, stipulati con enti per il diritto allo studio, università, collegi universitari legalmente riconosciuti, enti senza fini di lucro e cooperative.

Per fruire della detrazione
l’università deve essere ubicata in un Comune distante almeno 100 chilometri dal Comune di residenza dello studente e comunque in una Provincia diversa oppure nel territorio di uno Stato membro dell’Unione europea o in uno degli Stati aderenti all’Accordo sullo spazio economico europeo con i quali sia possibile lo scambio di informazioni. La detrazione spetta anche se le spese sono state sostenute per i familiari fiscalmente a carico. L’importo da indicare nel rigo non può essere superiore a 2.633 euro.

Per le spese per attività sportive praticate dai ragazzi bisogna indicare le spese sostenute per l’iscrizione annuale e l’abbonamento, per i ragazzi di età compresa tra 5 e 18 anni, ad associazioni sportive, palestre, piscine ed altre strutture e impianti sportivi destinati alla pratica sportiva dilettantistica. L’importo da considerare non può essere superiore per ciascun ragazzo a 210,00 euro.

Ricordiamo che le spese sanitarie sostenute nell’interesse dei familiari non a carico, affetti da patologie che hanno diritto all’esenzione dalla spesa sanitaria pubblica, danno diritto alla detrazione per la parte che non trova capienza nell’imposta dovuta dal familiare non a carico. L’ammontare massimo delle spese sanitarie indicate in questo rigo non può superare 6.197,48 euro.

Antonello Scrimieri
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