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La detrazione per le assicurazioni vita/infortuni

Vediamo i casi in cui è ammessa la detrazione per le assicurazioni sulla vita e per gli infortuni. I contributi previdenziali non obbligatori sono deducibili e da indicare in altra sezione

di Antonello Scrimieri 28 giu 2013 ore 09:44
È ammessa la detrazione per le spese sostenute per le assicurazioni sulla vita e contro gli infortuni nei seguenti casi:
  • per i contratti stipulati o rinnovati fino al 31 dicembre 2000, i premi per le assicurazioni sulla vita e contro gli infortuni, anche se versati all’estero o a compagnie estere. La detrazione è ammessa a condizione che il contratto abbia durata non inferiore a cinque anni e non consenta la concessione di prestiti nel periodo di durata minima;
  • per i contratti stipulati o rinnovati a partire dal primo gennaio 2001, i premi per le assicurazioni aventi per oggetto il rischio di morte, di invalidità permanente superiore al 5 per cento, da qualunque causa derivante, di non autosufficienza nel compimento degli atti quotidiani. Solo in quest’ultimo caso la detrazione spetta se l’impresa di assicurazione non ha la facoltà di recedere dal contratto.

L’importo detraibile non può eccedere complessivamente i 1.291,14 euro.
Si ricorda che i contributi previdenziali non obbligatori per legge sono interamente deducibili e non detraibili e quindi indicati in una diversa sezione.

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