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Detrazione 65% per interventi di risparmio energetico

La detrazione del 65% è prevista per le spese effettuate per interventi volti al risparmio energetico. Le tipologie di interventi ammessi alla detrazione e la documentazione necessaria per farne richiesta

di Antonello Scrimieri 13 set 2013 ore 10:28
Cosa accade ora. Il decreto legge n. 63 del 4 giugno 2013 ha prorogato al 31 dicembre 2013 la detrazione fiscale per gli interventi di efficienza energetica. Lo stesso decreto ha innalzato dal 55% al 65% la percentuale di detraibilità delle spese sostenute nel periodo che va dal 6 giugno 2013, ovvero dalla data di entrata in vigore del decreto, al 31 dicembre 2013.

Per gli interventi relativi alle parti comuni degli edifici condominiali, o per quelli che riguardano tutte le unità immobiliari di cui si compone il singolo condominio, la detrazione del 65% è invece prorogata al 30 giugno 2014. Dal primo gennaio 2014 e per i condomini dal primo luglio 2014 l’agevolazione sarà invece sostituita con la detrazione fiscale del 36% prevista per le spese di ristrutturazioni edilizie.

Cosa prevede la norma.  La detrazione del 65% è prevista per le spese effettuate per interventi volti al risparmio energetico. In questa categoria rientrano, a titolo di esempio, la sostituzione di scalda acqua con pompe di calore, l’istallazione di pannelli per la raccolta dell’energia solare, l’istallazione di caldaie a condensazione, le opere di isolamento delle pareti o di coibentazione dei sottotetti, la sostituzione di finestre e infissi che aumentano l’efficienza energetica della casa, ovvero l’istallazione di impianti geotermici.

Nello specifico distinguiamo diverse tipologie di interventi.
  • Interventi di riqualificazione energetica di edifici esistenti, per un valore massimo della detrazione fiscale pari a 100.000 euro, si intendono tutte le opere che incidono sulla prestazione energetica dell’edificio, realizzando la maggior efficienza energetica richiesta dalla norma indipendentemente dal tipo di intervento effettuato.
  • Interventi sugli involucri degli edifici, per un valore massimo della detrazione fiscale pari a 60.000 euro, si intendono le opere su edifici esistenti, parti di edifici esistenti o unità immobiliari esistenti, riguardanti strutture opache orizzontali quali coperture o pavimenti, verticali quali pareti esterne, finestre comprensive di infissi, delimitanti il volume riscaldato, verso l’esterno o verso vani non riscaldati, che rispettano i requisiti di dispersione di calore.
  • Istallazione di pannelli solari, per un valore massimo della detrazione fiscale pari a 60.000 euro, si intendono le opere per la produzione di acqua calda per usi domestici o industriali e per la copertura del fabbisogno di acqua calda in piscine, strutture sportive, case di ricovero e cura, istituti scolastici e università.
Va ricordato che è impossibile usufruire per la medesima opera di più agevolazioni, ma è necessario scegliere il miglior incentivo al fine di ottenere il massimo beneficio. La scelta di convenienza dipenderà dal totale complessivamente speso per l’opera principale.

L’IVA. Le cessioni di beni e le prestazioni di servizi poste in essere per la realizzazione degli interventi di riqualificazione energetica degli edifici sono assoggettate all’imposta sul valore aggiunto in base alle aliquote previste per gli interventi di recupero del patrimonio immobiliare, ovvero per le prestazioni di servizi relativi a interventi di manutenzione, ordinaria e straordinaria, realizzati su immobili residenziali, è previsto un regime agevolato con applicazione dell’Iva ridotta al 10%; mentre per le cessioni di beni l’aliquota ridotta si applica solo quando la relativa fornitura è posta in essere nell’ambito del contratto di appalto.

La documentazione. Per fruire dell’agevolazione fiscale è necessario avere i seguenti documenti:
  • l’asseverazione, che consente di dimostrare che l’intervento realizzato è conforme ai requisiti tecnici richiesti;
  • l’attestato di certificazione energetica, che comprende i dati relativi all’efficienza energetica propri dell’edificio;
  • la scheda informativa relativa agli interventi realizzati, necessaria se l’intervento riguarda la sostituzione di finestre comprensive di infissi in singole unità immobiliari o l’installazione di pannelli solari.
Entro 90 giorni dalla fine dei lavori occorre trasmettere all’Enea la copia dell’attestato di certificazione o di qualificazione energetica e la scheda informativa relativa agli interventi realizzati. La trasmissione deve avvenire in via telematica, attraverso il sito www.acs.enea.it, ottenendo la ricevuta informatica.

Infine va ricordato che tutta la documentazione e le relative ricevute di invio vanno conservate ed esibite all’Amministrazione Finanziaria in caso di controlli.

Questo scritto è redatto a solo scopo informativo, può essere modificato in qualsiasi momento e NON può essere considerato sollecitazione al pubblico risparmio. Il sito web non garantisce la correttezza e non si assume la responsabilità in merito all’uso delle informazioni ivi riportate.
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