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Cos’è il Modello 730

Chi può utilizzarlo e per quali redditi

di Nicola Marsella 27 mag 2011 ore 10:32
La dichiarazione annuale dei redditi del contribuente, lavoratore dipendente e pensionato, può avvenire tramite la compilazione del Modello 730 con relativa presentazione entro i termini stabiliti dalla legge.

Il Modello 730 è più facile da utilizzare rispetto al Modello Unico PF, anche se è previsto un “mini Unico” semplificato, in quanto il contribuente può compilare unicamente i quadri relativi ai redditi prodotti nell’anno d’imposta senza eseguire i relativi calcoli. Inoltre, il dipendente e il pensionato possono beneficiare del rimborso dell’imposta direttamente nella busta paga o nella rata di pensione, rispettivamente nel mese di luglio per il primo e nel mese di agosto o settembre per il secondo. La stessa cosa avviene in caso di somme da versare poiché queste ultime vengono trattenute dalla retribuzione, a partire dal mese di luglio, o dalla pensione, a partire dal mese di agosto o settembre.

Chi può utilizzare il Modello 730

Il vantaggio di effettuare il conguaglio direttamente in busta paga o nella rata di pensione comporta che non tutti i contribuenti possano utilizzare il Mod. 730 ma solo quelli che nell’anno di presentazione della dichiarazione siano: 

•    pensionati o lavoratori dipendenti (compresi i lavoratori italiani che operano all'estero per i quali il reddito è determinato sulla base della retribuzione convenzionale definita annualmente con apposito decreto ministeriale);
•    persone che percepiscono indennità sostitutive di reddito di lavoro dipendente (es. integrazioni salariali, indennità di mobilità);
•    soci di cooperative di produzione e lavoro, di servizi, agricole e di prima trasformazione dei prodotti agricoli e di piccola pesca;
•    sacerdoti della Chiesa cattolica;
•    giudici costituzionali, parlamentari nazionali e altri titolari di cariche pubbliche elettive (consiglieri regionali, provinciali, comunali, ecc.);
•    persone impegnate in lavori socialmente utili;
•    lavoratori con contratto di lavoro a tempo determinato per un periodo inferiore all’anno.

Questi contribuenti possono rivolgersi:
–    al sostituto d’imposta, se il rapporto di lavoro dura almeno dal mese di aprile al mese di luglio;
–    a un centro di assistenza fiscale per lavoratori dipendenti (Caf-dipendenti) o a un professionista abilitato, se il rapporto di lavoro dura almeno
dal mese di giugno al mese di luglio e si conoscono i dati del sostituto d’imposta che dovrà effettuare il conguaglio;
•    personale della scuola con contratto di lavoro a tempo determinato, che si può rivolgere al sostituto d’imposta o a un Caf-dipendenti o a un professionista abilitato, se il contratto dura almeno dal mese di settembre dell’anno d'imposta al mese di giugno dell’anno di presentazione della dichiarazione;
•    lavoratori che posseggono soltanto redditi di collaborazione coordinata e continuativa (art. 50, comma 1, lett. c-bis, del TUIR) almeno nel periodo compreso tra il mese di giugno e il mese di luglio e conoscono i dati del sostituto che dovrà effettuare il conguaglio, presentando il Mod. 730 a un Caf-dipendenti o a un professionista abilitato;
•    produttori agricoli esonerati dalla presentazione della dichiarazione dei sostituti d’imposta (Mod. 770 semplificato e ordinario), IRAP e IVA.

Oltre alle condizioni appena descritte in cui il contribuente deve trovarsi per poter utilizzare il Modello 730, bisogna tener conto anche della tipologia di redditi percepiti nell’anno d’imposta. Infatti i contribuenti devono aver percepito, insieme ai redditi di lavoro dipendente e pensione, esclusivamente i seguenti redditi:

•    redditi dei terreni e dei fabbricati;
•    redditi di capitale;
•    redditi di lavoro autonomo per i quali non è richiesta la partita IVA (es. prestazioni di lavoro autonomo non esercitate abitualmente);
•    redditi diversi (es. redditi di terreni e fabbricati situati all’estero);
•    alcuni dei redditi assoggettabili a tassazione separata (ad esempio le plusvalenze per la vendita di terreni edificabili).

Quando non si può utilizzare il Modello 730

Pertanto, nel caso di possesso di redditi come redditi d’impresa, di partecipazione, di lavoro autonomo con partita IVA (anche in forma associata), redditi diversi non compresi tra quelli indicati nel quadro D – righi D4 e D5, ecc., non può essere utilizzato il Modello 730 ma deve essere presentato il Modello UNICO Persone Fisiche.  

Nicola Marsella

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