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Scatta l’aumento dell’IVA al 22%

Salta il Decreto che avrebbe slittato al primo gennaio 2014 l’aumento dell’aliquota IVA ordinaria al 22 %, da oggi commercianti e professionisti si preparano a modificare i misuratori fiscali e le fatture

di Antonello Scrimieri 1 ott 2013 ore 10:04
La norma. Entra in vigore da oggi martedì primo ottobre l'aumento dell'aliquota ordinaria dell'IVA dal 21% al 22%, dato che non è stato nuovamente prorogato il termine stabilito del Decreto Legge del  6 luglio 2011, n. 98, già  differito ad opera del Decreto Legge n. 76/2013.

Dopo la crisi di governo si allontana definitivamente la possibilità di far slittare al primo gennaio 2014 l’aumento di un punto percentuale dell’IVA ordinaria passando dall’attuale 21% al 22%. Per bloccare l’aumento sarebbe stato necessario modificare l’art. 40, del Decreto Legge del 2011 sopra citato, con un Decreto legge da approvare dal Governo urgente e pubblicato in Gazzetta Ufficiale oggi stesso, dal momento che i Decreti Legge possono infatti entrare in vigore il giorno stesso di pubblicazione in Gazzetta Ufficiale.

Cosa cambia. A differenza del precedente aumento, che era disposto dal Decreto Legge n. 138/2011, con decorrenza dalle operazioni effettuate a partire dal 17 settembre 2011, quello attuale opera con poco preavviso, ma fortunatamente con decorrenza dall’inizio del mese di ottobre. Questa data porta evidenti vantaggi almeno in termini di liquidazione dell’imposta, per il mese di settembre per le imprese e professionisti che liquidano l’IVA mensilmente  e per il terzo trimestre 2013 per le imprese e professionisti che liquidano l’IVA trimestralmente.

I documenti fiscali. Con l’aumento dell’IVA devono essere modificati i misuratori fiscali, i gestionali delle imprese, i programmi per l’emissione delle fatture; inoltre nel registro dei corrispettivi, dove si annotano le operazioni giornaliere complessive, andrà creata un’apposita colonna relativa alla nuova aliquota che sostituirà la vecchia all’aliquota del 21%.

A fini IVA dobbiamo distinguere le cessioni di beni dalle prestazioni di servizi per applicare correttamente la nuova aliquota.

La cessione di beni mobili si considera effettuata al momento della consegna del bene, indipendentemente dalla data di stipula del relativo contratto od ordine, quindi, l’aumento dell’aliquota IVA al 22% scatterà solo per le merci consegnate dopo il 30 settembre 2013. Per la cessione di beni immobili, l’aliquota del 22%, quando è dovuta, si applica a partire dai rogiti notarili stipulati da oggi.

Non nascono particolari problemi per l’emissione di fatture differite, relative alle consegne o spedizioni di beni mobili effettuate nel mese di settembre 2013, per le quali la predetta fattura, pur potendo essere emessa entro il 15 ottobre, andrà nella liquidazione di settembre, per questo motivo i beni consegnati entro il 30 settembre e indicati nelle fatture differite riporteranno un’aliquota del 21%.

Le prestazioni di servizi si considerano effettuate all’atto del pagamento del corrispettivo; quindi l’aumento delle aliquote si sarebbe potuto evitare se il conto fosse stato saldato entro il 30 settembre 2013, indipendentemente dal fatto che la prestazione sia iniziata o terminata successivamente.

In ogni caso, se prima del pagamento viene emessa la fattura, l’operazione si considera effettuata, limitatamente all’importo fatturato, alla data della fattura e si applica l’aliquota IVA in vigore nel momento della fatturazione.

Gli effetti. Per gli imprenditori e i professionisti l’IVA resta un tributo neutrale che attraverso la detrazione e la rivalsa non incide sui loro conti. I veri effetti dell’aumento dell’IVA finiranno unicamente sui consumatori finali che, indipendentemente dagli adempimenti sopra riepilogati, andranno a pagare i beni acquistati e le prestazioni ricevute. Le ripercussioni sui privati, sulle famiglie e sui consumi dipenderà anche dalle politiche di aumento di prezzi stabiliti dalle imprese che potrebbero decidere di lasciare i prezzi invariati, accollandosi l’onere dell’aumento dell’IVA per evitare che la domanda diminuisca notevolmente.

Antonello Scrimieri Questo scritto è redatto a solo scopo informativo, può essere modificato in qualsiasi momento e NON può essere considerato sollecitazione al pubblico risparmio. Il sito web non garantisce la correttezza e non si assume la responsabilità in merito all’uso delle informazioni ivi riportate.
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