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Matrimonio e patrimonio

di Silvana Antelmi 27 lug 2010 ore 16:54
Articolo a cura di Nafop.org, della dottoressa Silvana Antelmi

I due termini- matrimonio e patrimonio- trovano la loro genesi già nel Diritto Romano. Infatti, se con il termine matrimonio (dal latino matrimonium, ossia  mater, madre, e munus, compito) si indicava il “compito della madre”, con il termine patrimonium si indicava il “compito del padre”. Matrimonio quale unione di intenti, religiosi, economici, ma che abbisogna di regole e garanzie in una struttura statale.

Lo Stato Italiano ha dato valore e tutela costituzionale alle famiglie quali società naturali fondate sul matrimonio (art. 29 Cost.). L’evoluzione sia del costume sia della mentalità giuridica ha determinato la riforma del diritto di famiglia del 1975. Fu una svolta profonda basti pensare al trattamento giuridico della donna, all’istituto della “dote” ante riforma. Il matrimonio ha effetti sulla condizione sociale, giuridica ed economica dei figli e dei coniugi; produce un regime patrimoniale ed attività economica.

Comunione o separazione dei beni


Con la riforma del 1975 si è affermato un principio: quello della libertà dei coniugi di scegliere e regolamentare l’assetto dei propri rapporti patrimoniali (art.159 c.c.).In qualsiasi momento, prima (alla celebrazione del rito) o dopo le nozze (con atto pubblico), i coniugi possono scegliere liberamente tra un regime di comunione o di separazione legale del patrimonio. Tale scelta risulterà nell’atto di matrimonio o presso i registri immobiliari.

Con la comunione legale dei beni le proprietà dei coniugi spettano, per legge, ad entrambi in parti uguali anche se sul titolo risulta  proprietario uno solo dei coniugi. Durante il matrimonio, con il regime di comunione, si può avere un bene in proprietà esclusiva, basta dichiarare nell’atto di acquisto che il bene è escluso dalla comunione con l’adesione dall’altro coniuge. In alternativa, i coniugi formalizzeranno la separazione dei beni. In questo caso ciascun coniuge conserva la titolarità e godimento esclusivi dei beni acquistati durante il matrimonio.

La libertà di scegliere e regolamentare l’assetto patrimoniale non vieta ai coniugi di stipulare una convenzione che metta insieme varie parti dei regimi patrimoniali tipici o stipulare tra di loro altri contratti (locazioni, vendite, donazioni e così via), nel rispetto della normativa (art. 160 c.c. e seguenti).

In linea generale e tenendo conto di quanto sopra avremo che: A) in regime di comunione legale i beni inclusi sono: gli acquisti compiuti dai coniugi durante il matrimonio; le aziende costituite dopo il matrimonio e gestite da entrambi; i beni di cui nessuno dei due coniugi può dimostrare di essere proprietario; il reddito da lavoro dei coniugi, il reddito di un bene proprio di uno dei coniugi; i frutti dei beni propri percepiti e non consumati allo scioglimento della comunione. B)in regime di comunione legale i beni esclusi sono: i beni di cui ciascun coniuge era proprietario prima del matrimonio; beni di uso personale; i beni occorrenti all’esercizio dell’attività professionale; le pensioni di invalidità; i beni acquisiti successivamente al matrimonio per effetto di successione o donazione. In regime di separazione dei beni, ciascuno dei coniugi mantiene la proprietà esclusiva non solo dei beni acquistati prima delle nozze, ma anche di quelli acquistati durante il matrimonio.  

Il patto di famiglia


Il patto di famiglia è un contratto che realizza un patto successorio, lecito, stipulato tra l’imprenditore con i suoi discendenti. Il titolare trasferisce in vita l'azienda o le proprie quote, in tutto o in parte, a uno o più discendenti con atto pubblico a pena di nullità, e vi devono partecipare il coniuge e i discendenti in quanto il patto incide sui diritti di legittima. Dopo la morte dell'imprenditore i non beneficiati non possono mettere in discussione il patto chiedendo la collazione o la riduzione della disposizione testamentaria. Il patto può essere sciolto o modificato dalle stesse persone che l’hanno concluso. I partecipanti al patto possono impugnare lo stesso nel termine  di prescrizione di 1 anno. I beneficiari liquidano gli altri con il pagamento di una somma corrispondente al valore delle quote che avrebbero dovuto ricevere; se tale richiesta è avanzata all’apertura della successione dell’imprenditore, il coniuge e gli altri legittimari che non abbiano partecipato al contratto possono chiedere ai beneficiari del contratto il pagamento della quota aumentata degli interessi legali.

Il fondo patrimoniale


Il fondo patrimoniale è l’insieme di beni mobili, immobili o titoli di credito destinato e vincolato ai bisogni familiari. Tale fondo può venire applicato sia in regime di comunione che di separazione dei beni. Il fondo patrimoniale che per la sua validità deve essere redatto in un atto pubblico verrà trascritto a margine dell’atto di matrimonio se il regime adottato è diverso dalla comunione legale. Viene trascritto nei registri immobiliari se comprende immobili. I beni del fondo vengono amministrati secondo le regole della comunione legale e le disposizioni su di essi devono avere il consenso dei due coniugi. In presenza di figli minori è necessaria l’autorizzazione del tribunale per disporre dei beni.

Il Trust


Il Trust è uno strumento giuridico che permette di far amministrare i beni per conto di un beneficiario, trasferendoli in un “contenitore” rimanendone di fatto proprietari. Si ha la possibilità di gestire patrimoni sia di ingenti sia di piccole dimensioni; Il trust familiare dà ai genitori, in qualità di disponenti, la sicurezza che un suo bene, ed i suoi frutti, servano solo ed esclusivamente per far  fronte alle esigenze future dei figli; protegge la casa da imprevisti Esso risolve esigenze che il fondo patrimoniale non riesce a soddisfare: aiuta a pianificare la successione in azienda, a salvaguardare economicamente i propri cari, tutelando gli interessi di minori o soggetti più deboli garantendo la salvaguardia del patrimonio e la conservazione dell’impresa, facilitando il trapasso generazionale.

Silvana Antelmi
santelmi@tiscali.it


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