Subita la cancellazione della Commissione di Massimo Scoperto (CMS) con il decreto anticrisi del 2008, le banche ne hanno subito approfittato per sostituirla con una serie di altre voci gravanti sul conto corrente, applicate per la messa a disposizione di finanziamenti, dai nomi più fantasiosi: “corrispettivo per servizio disponibilità immediata fondi”, “commissione trimestrale di disponibilità fondi”, “corrispettivo sull’accordato”, “commissione per istruttoria urgente” e così via. Il risultato è stato che gli affidamenti sono risultati più gravosi di quando la CMS era in vita.
Il DL 78/09 è intervenuto a contrastare tali comportamenti degli Istituti per aggirare il divieto di applicazione della CMS, imponendo che, dal 5 agosto 2009, qualsiasi corrispettivo sugli affidamenti non possa superare lo 0,5% trimestrale dell’importo affidato. Eventuali richieste in esubero rendono nullo il patto di remunerazione. Come sperimentato ampiamente in passato, già ora siamo certi che gli Istituti di credito non subiranno passivamente questa limitazione ai loro ricavi, specie in tempi di magra come questi.
Come difendersi allora dai soprusi di chi, oltre alla restrizione del credito, applica anche onerose condizioni per cui ne rende più difficile il rimborso?
In molti casi una strada ci sarebbe.
Nella loro ingordigia i banchieri hanno tralasciato un aspetto importante, spesso trascurato anche dal debitore se non quando preso con l’acqua alla gola: l’usura.
Aiutati anche dalle istruzioni della Banca d’Italia di Fazio, le Banche calcolano il TEG (Tasso Effettivo Globale), tasso in base al quale vengono calcolate le soglie di usura, in modo diverso da quanto previsto dalla legge 108/96 sull’usura che dice: “Per la determinazione del tasso di interesse usurario si tiene conto delle commissioni, remunerazioni a qualsiasi titolo e delle spese, escluse quelle per imposte e tasse, collegate alla erogazione del credito”.
Nel calcolo del TEG, invece, le Banche, in modo da rimanere entro le soglie di usura, non considerano la CMS e alcune altre spese che in tale calcolo dovrebbero rientrare. Con il solo problema che i tribunali di tutta Italia, anche penali, stanno contraddicendo tale visione. Le sentenze a sfavore delle banche sono numerose e le condanne a restituire gli interessi usurari pure.
Se allora chi sta usando gli affidamenti bancari, in particolare gli imprenditori, controllasse trimestre per trimestre il superamento dei tassi soglia (abbiamo verificato che ciò avviene nella maggioranza dei casi soprattutto nelle piccole e medie aziende con qualche difficoltà e con frequenti sconfinamenti) potrebbe ritrovarsi, nel caso probabile di superamento delle soglie di usura, con una forza contrattuale insperata nei confronti degli istituti.
Non solo, ma anche a chi rimane al di sotto delle soglie, predisporre uno schema, da sottoporre agli istituti, delle condizioni al cui verificarsi si entra nell’usura può aiutare a far rivedere le condizioni del credito. La banca in questo modo comprenderà che l’affidato ha la capacità di verificare la corretta applicazione delle condizioni economiche del conto corrente e che questi non rimarrà passivo di fronte ad eventuali vessazioni.
Ricordo inoltre che, altra cosa da tener sotto controllo, a partire dal mese prossimo entrano in vigore i termini massimi di valuta e di disponibilità economica (vedasi tabella sottostante) per assegni bancari circolari e bonifici previsti dalla Manovra estiva (DL n.78/09)
Termini massimi di valuta per il beneficiario (nullo ogni diverso accordo)
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dal 01/11/2009
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bonifici bancari assegni circolari
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1 giorno lavorativo successivo alla data del versamento
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assegni bancari
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3 giorni lavorativi successivi alla data del versamento
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Termini massimi di disponibilità economica per il beneficiario (nullo ogni diverso accordo)
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dal 01/11/2009
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bonifici bancari assegni circolari
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4 giorni lavorativi successivi alla data del versamento
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assegni bancari
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5 giorni lavorativi successivi alla data del versamento
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dal 01/04/2010
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bonifici bancari assegni circolari assegni bancari
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4 giorni lavorativi successivi alla data del versamento
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