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Regolamento di condominio

di Oreste Terracciano
Il regolamento di condominio, là dove i partecipanti al condominio sono più di 10, ma nulla impedisce di formularne uno anche se i partecipanti sono in numero inferiore, può essere sostanzialmente di due tipi:

1 – Regolamento di condominio contrattuale o convenzionale, che dir si voglia
2 – Regolamento di condominio di natura assembleare

Il primo è quello che viene elaborato dall’unico originario proprietario, sia trattasi del costruttore, sia trattasi di una qualunque società,  con una nota di trascrizione, a favore e contro, depositato negli atti di un notaio per la registrazione e pubblicazione per conoscenza a terzi, mediante questa nota di trascrizione, con i dati catastali, l’ubicazione del condominio, alla Conservatoria dei Registri Immobiliari, dove sarà attribuito il numero e la relativa data.

Detto regolamento viene richiamato, sempre, in tutti i rogiti notarili, con il numero di iscrizione alla Conservatoria e con la data, per cui viene automaticamente accettato in quanto parte integrante di un CONTRATTO.

Ho voluto rimarcare SEMPRE, perché anche in caso di alienazione di un immobile, nel nuovo rogito, dovrà essere richiamato il regolamento. Con sentenze recenti è stato sancito che determinati articoli, ininfluenti dal punto di vista dei  diritti del singolo condomino, possono essere modificati non con l’unanimità e con 1.000 millesimi, bensì con la maggioranza e 500 millesimi. Al regolamento sono sempre annesse le tabelle milesimali.

Il secondo è quello che viene elaborato a posteriori, ovvero dopo la costituzione del condominio, per esigenze gestionali e per la regolamentazione delle cose comuni e del loro uso.

Viene elaborato in maniera tale da tenere conto del dettato del codice civile, in quanto bisogna attenersi scrupolosamente e anche in questo caso sono sempre annesse le tabelle millesimali.

La sua approvazione non richiede l’unanimità, ma richiede la maggioranza dei presenti in assemblea, la quale deve rappresentare almeno 500 millesimi e con le stesse maggioranze può essere opportunamente modificato là dove è possibile intervenire, senza violare i diritti del singolo, in quanto la legge non consente di incidere su di essi.

Il regolamento, di solito si compone di TITOLI, diciamo di 5 titoli dove.
-    il PRIMO tratta le disposizioni generali
-    il secondo tratta la ripartizione delle spese
-    il terzo le norme di uso e godimento dei vari cespiti costituenti il fabbricato condominiale
-    il quarto l’amministrazione
-    il quinto le disposizioni transitorie e finali


Oreste Terracciano
Questo scritto è redatto a solo scopo informativo, può essere modificato in qualsiasi momento e NON può essere considerato sollecitazione al pubblico risparmio. Il sito web non garantisce la correttezza e non si assume la responsabilità in merito all’uso delle informazioni ivi riportate.

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