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Assemblea condominiale, svolgimento

di Oreste Terracciano
L’assemblea dei condomini, per prassi oramai consolidata, si svolge quasi sempre in SECONDA convocazione, dove il quorum per la costituzione è minimo rispetto all’assemblea in prima convocazione, infatti è sufficiente che siano presenti 1/3 dei partecipanti al condominio, i quali devono comunque rappresentare 333,34 millesimi, cosa vuole dire lo dimostro con un esempio pratico.

Se il condominio, nella sua totalità è composto, tra condomini residenti e condomini non residenti ma comunque proprietari di una o più unità immobiliare, da 26 partecipanti, è sufficiente che 9 di questi siano presenti o presenti per delega e che rappresentino almeno 333,34 millesimi, salvo poi appurare l’effettiva consistenza numerica e millesimale per le maggioranze richieste per l’approvazione degli argomenti posti all’ordine del giorno.

Infatti si può presentare il caso della validità “risicata” dell’assemblea, insufficiente, comunque, per l’approvazione di argomenti che richiedono la doppia maggioranza per l’approvazione, in quanto si può verificare, prendendo in esame sempre l’esempio sopradescritto, che l’unanimità dei presenti, ovvero 9 condomini, non abbia 500 millesimi per approvare un lavoro straordinario di rilevanza economica, in tal caso l’assemblea non può assolutamente deliberare pur essendo regolarmente costituita.

Sono casi limite che, purtroppo, si verificano un pochino ovunque, per cui diventa oltremodo impossibile gestire correttamente il condominio, anche se, personalmente, sono del parere che le assemblee si preparano a “tavolino”, ovvero ci deve essere sempre qualcuno a spronare gli altri condomini affinché partecipino attivamente all’assemblea o deleghino altro condomino o altra persona di loro fiducia. Se poi si considera l’assemblea il luogo ove dare sfogo ai propri istinti non certamente gentili, allora si capisce chiaramente perché tanti condomini sono in uno stato di conservazione a dir poco precario, per non dire in rovina.





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