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Liquidazione Coatta Amministrativa

di Redazione Soldionline
La Liquidazione Coatta Amministrativa è l'equivalente del fallimento, dal quale differisce perché è decisa e sottoposta al controllo del potere esecutivo e non dell'autorità giudiziaria. Alla liquidazione coatta si ricorre nei casi previsti dalla legge, tra cui quello di dissesto dell'impresa assicuratrice. L'organo del potere esecutivo competente è il Ministero dell'Industria, su proposta dell'I.S.V.A.P. La liquidazione coatta dell'impresa assicuratrice, disciplinata dalla legge fallimentare e dalle leggi speciali sulle assicurazioni, è causa di scioglimento del contratto di assicurazione.

(Art. 1902 C.c., R.D. 267/42, D.P.R. 449/59, L. 295/78, L. 576/82, L. 742/86, D. L.vo 373/98 del 13/10/98)).
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