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Imu: seconda casa con usufrutto alla suocera

Il soggetto passivo ai fini dell’IMU è la suocera, essendo titolare del diritto reale di abitazione.

di Antonello Scrimieri 16 mag 2012 ore 11:42
Domanda - Sono già comproprietario con la moglie di una casa. Alcuni anni fa, in seguito alla morte del suocero, abbiamo deciso di comune accordo con la cognata e la suocera, di acquistare la proprietà che possedeva. Quindi ora abbiamo (io e la moglie) una seconda casa dove sussiste l'usufrutto della suocera che vi abita. Dalla visura catastale questa seconda casa risulta così suddivisa:

1) io: nuda proprietà per 1/6 + proprietà per 2/6;
2) la moglie: nuda proprietà per 1/6 + proprietà per 1/3 (non capisco perché diversamente da me 2/6);
3) suocera: usufrutto per 1/3.

All'epoca con atto notarile l'intento era quello di cointestare questa abitazione in parti uguali tra me e la moglie con usufrutto totale per la suocera che vi abita. (Dall'atto notarile risulta però: la suocera donava alle figlie la sua quota di 1/3 riservandosi l'usufrutto vitalizio e quindi la cognata vendeva a me la sua quota di 2/6 di piena proprietà e di 1/6 di nuda proprietà).

Domanda: siamo già proprietari della casa dove abitiamo e quindi usufruiamo della detrazione prima casa, l'altra casa dove risiede la suocera con usufrutto di 1/3 l'IMU deve pagare la suocera come usufruttuaria anche se di 1/3 (mica possiamo sfrattarla dai 2/3) e il calcolo si fa come prima casa con relativa detrazione?
 
Risposta - Dalla non semplice traduzione dell’atto notarile credo aver capito che sua suocera proprietaria a pieno del 33% dell’immobile ne ha disposto conservando l’usufrutto e il diritto di abitazione sulla sua quota e cedendo la nuda proprietà alle figlie, situazione poi modificata con l’ingresso della sua figura nella proprietà immobiliare.
 
Nel caso esposto nel quesito il soggetto passivo, ai fini dell’IMU (articolo 13 del decreto legge 201/2011, convertito dalla Legge 214/2011) è soltanto la suocera (coniuge superstite), essendo titolare del diritto reale di abitazione.

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Infatti, con l’apertura della successione (data di morte), il coniuge superstite diviene titolare del diritto reale di abitazione della casa adibita a residenza familiare (articolo 540, secondo comma, del Codice civile) a titolo costitutivo (Corte di cassazione, sezione tributaria, sentenza 1920 del 29 gennaio 2008). Pertanto, con riferimento all’abitazione in esame, la suocera dovrà provvedere al pagamento dell’Imposta municipale propria.

Cordialmente
Antonello Scrimieri
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