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Eredità: accettazione con beneficio di inventario

Sua figlia con l’accettazione con beneficio d’inventario è diventata amministratrice del patrimonio del defunto...

di Lucio Sgarabotto 25 set 2012 ore 12:37
DOMANDA - Buongiorno, vorrei porle un quesito in merito ad una questione piuttosto complicata. Nell’anno 2007 è deceduto il padre di mia figlia dal quale io ero regolarmente divorziata, all’epoca la bambina aveva 13 anni ed è stata fatta un’accettazione di eredità con beneficio di inventario. Dall’inventario è emerso che i debiti superavano di molto i crediti. Adesso che mia figlia ha compiuto i 18 anni deve fare qualcosa per tutelarsi oppure è sottointeso che essendo superiori i debiti rispetto ai crediti lei non accetti l’eredità?

Inoltre siamo venute a conoscenza in un secondo tempo dalla nonna paterna che lui era proprietario di un sesto di un appartamento a Montecarlo che non risulta in Italia. Non essendo stata messa nell’inventario questa proprietà di chi sarebbe? Le chiedo questo perché la cugina di mia figlia che sarebbe la proprietaria dei 5/6 dell’appartamento ha chiesto a mia figlia di farle la donazione di quel sesto. Ma quel sesto come fa ad essere di mia figlia?

Le volevo solo precisare che tutte le successioni e donazioni che riguardavano negli anni quell’immobile sono sempre state fatte da un notaio monegasco in loco.

Grazie e Cordiali saluti
 
RISPOSTA - Il sesto dell’appartamento deve essere messo nell’inventario nel momento in cui si viene a conoscenza dell’esistenza. Sua figlia con l’accettazione con beneficio d’inventario è diventata amministratrice del patrimonio del defunto e può fare due cose: rifiutare l’eredità e, a questo punto, i creditori potranno farsi autorizzare ad accettare l'eredità in nome e per conto del rinunziante, al solo scopo di soddisfarsi sui beni ereditari, sino alla concorrenza dei loro crediti, oppure dovrà provvedere a pagare i creditori con l’attivo disponibile del patrimonio del defunto.

Mai potrà donare una porzione di eredità in quanto per l’alienazione del bene è prevista l’autorizzazione giudiziale. Nel valutare la richiesta di autorizzazione, il giudice accerta che dal compimento dell'atto non possa derivare un pericolo di diminuzione della garanzia dei creditori ereditari e legatari e nel caso di donazione è certa la diminuzione di garanzia. La porzione di immobile ritengo pertanto possa solamente essere ceduta ad un prezzo equo, magari alla cugina, e con il ricavato provvedere alla soddisfazione dei creditori del defunto.

Cordialmente
Lucio Sgarabotto
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