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Cambio casa: residenza, Tasi e Imu

Io e mia moglie siamo comproprietari di un'abitazione che abbiamo messo in vendita perché da Agosto ci trasferiremo in una nuova abitazione

di Antonello Scrimieri 30 mag 2014 ore 10:22
Buongiorno.
Nel ringraziarla per la sua cortese attenzione, le sottopongo la mia situazione.
Io e mia moglie siamo comproprietari e viviamo in un'abitazione sita nel comune di Paderno Dugnano (MI). A partire dal prossimo mese di Agosto ci trasferiremo in una nuova abitazione dislocata nel comune di Milano, abitazione che stiamo acquistando con la formula del leasing, CasaMiaInLeasing, che prevede il versamento di rate mensili in attesa del rogito. Nel frattempo abbiamo posto in vendita l'abitazione attuale e vorrei chiederle come comportarci fiscalmente per il periodo di transizione, durante il quale ci troveremo a vivere nella nuova abitazione, che non viene ancora considerata di nostra proprietà, con l'attuale di proprietà ancora in vendita.

In particolare, vorrei alcune delucidazioni su due temi, la residenza e la nuova Tasi. Per quanto concerne la residenza vorrei chiederle qual è il comportamento corretto da tenere, se è possibile mantenerla nel comune dell'abitazione in vendita o se è necessario spostarla nel comune in cui andremo a vivere. Per quanto riguarda la Tasi ho letto che per le case in leasing la quota da pagare spetta interamente al locatario. Il problema è capire quale può essere l'ammontare della tassa per le due abitazioni, quale delle due viene considerata come seconda casa.

Grazie.
Cordiali Saluti


cambiare-casaRISPOSTA
Il comportamento corretto da utilizzare è il seguente:
Il passaggio di residenza non è un’operazione obbligatoria nel suo caso avendo ancora a disposizione il suo “vecchio” immobile, potendone disporre e potendo continuare a trascorre del tempo li. Il passaggio di residenza diventa obbligatorio nel momento in cui questo immobile viene venduto e lei non può più utilizzarlo.

La Tasi si dovrebbe pagare a giugno il primo acconto, se il comune delibera entro il 23 maggio, qualora il Comune non deliberi questa scadenza slitta a settembre/dicembre. In ogni caso lei prenderà possesso dopo questa scadenza e avrà tempo fino a dicembre di calcolare quanto dovuto in un’unica soluzione nella scadenza prevista per l’IMU salvo cambiamenti del legislatore (probabilmente sarà anticipata a settembre).

Ai fini IMU dobbiamo distinguere i due immobili:
Il vecchio immobile diventa a disposizione, motivo per cui dovrà pagare l’IMU con l’aliquota ordinaria, mentre il bene il leasing di cui è utilizzatore diventa abitazione principale e seguirà le esenzioni previste per la prima casa.
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