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Buoni fruttiferi postali: prescrizione e rimborso

“Credo che per tentare di rientrare in possesso di quanto depositato sia necessaria un’azione legale.”

di Lucio Sgarabotto 27 lug 2011 ore 11:48
Domanda

Buongiorno.
Ho appena letto la notizia sul giornale di oggi che sono stati ritrovati buoni fruttiferi del valore di 6000 lire in un cassetto e che al cambio di oggi con gli interessi valgono alcuni milioni.

Ecco parte dell'articolo.


CHIETI. Come in un film. Frugando in un cassetto nella vecchia casa paterna a Chieti, dopo 69 anni G.R. ha ritrovato casualmente due buoni postali datati 1942 e 1943 da seimila lire totali. Oggi quei due pezzi di carta hanno una rivalutazione monetaria di circa 1 milione e 500mila euro. Insomma, una storia fortunata…

Ora la mia domanda è questa: ho due buoni postali fruttiferi del 5 dicembre 1941 del valore di 100 lire ognuno, emessi dalla nonna di mia moglie a favore della figlia (la mamma di mia moglie). All'ufficio postale mi hanno detto che non valgono niente (parole testuali: "facci un quadro ed appendilo in salotto") ma dalla notizia di oggi mi vorrei informare meglio.

Può darmi qualche suggerimento? A chi mi devo rivolgere?

Grazie

Risposta

La questione dei buoni postali è un po’ complessa. Il ministero del Tesoro in data 19/12/2000 ha introdotto una nuova disciplina in materia di Buoni postali fruttiferi prevedendo che i diritti dei titolari si prescrivono a favore dell’emittente, trascorsi dieci anni dalla data di scadenza del titolo.

La Cassa depositi e prestiti ha la facoltà di disporre comunque il rimborso dei crediti prescritti a favore dei titolari che ne facciano richiesta. Nel frattempo però la Cdp è stata trasformata in spa e dal 05/12/2003 è stato disposto il subentro del ministero delle Finanze nei rapporti in essere alla data di trasformazione, incluse le garanzie e gli accessori derivanti dai Buoni postali fruttiferi.

Di conseguenza, i buoni trasferiti al ministero vengono equiparati ai titoli del debito pubblico la cui disciplina dispone che, per quanto riguarda la prescrizione, sono applicabili le norme previste nel codice civile, quindi cinque anni sia per gli interessi sia per il capitale. Dato che una differente disciplina della prescrizione porterebbe a una disparità di trattamento tra i vari possessori di titoli del debito pubblico, il ministero ritiene che l’inerzia del soggetto nell’esercizio di un suo diritto produce esclusivamente la perdita dello stesso e conseguentemente la Cassa depositi e prestiti non procede al loro rimborso.

Credo perciò che per tentare di rientrare in possesso di quanto depositato sia necessaria un’azione legale. So che qualcuno, per il caso di libretti di risparmio prescritti (vicenda però un po’ diversa dalla sua), sta cercando di fare una class-action contro Banca d’Italia e Ministero delle Finanze e, forse, può aggiungersi alla lista ma per tale azione deve cercare di non spendere più di quanto potrà mai recuperare.

Cordialmente
Lucio Sgarabotto

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